Decreto Bilanci: novità nei criteri di valutazione delle poste di bilancio
In data 4 settembre 2015 è stato pubblicato su GU n°205 il Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015, recante novità in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, cosidetto "Decreto Bilanci", le cui nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2016.
In particolare, l'art.6 comma 8 del decreto apporta le seguenti modifiche all'art. 2426 del codice civile, relativo ai criteri di valutazione delle poste di bilancio.
Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile; lo stesso criterio andrà applicato a debiti e crediti, nonchè ad aggi e disaggi su prestiti, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo per quanto riguarda i crediti.
Per criterio del costo ammortizzato si intende quello definito dal principio contabile internazionale IAS 39: valore misurato all’atto dell’iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, più o meno l’ammortamento cumulativo (calcolato secondo il metodo dell’interesse effettivo), meno qualsiasi diminuzione di valore per deterioramento o inesigibilità.
A differenza delle altre immobilizzazioni, le rettifiche di valore effettuate sull'avviamento devono essere mantenute nei bilanci successivi (rispetto a quello in cui si è stata rilevata la riduzione di valore) anche se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Il periodo di ammortamento dell'avviamento, che prima non poteva eccedere i 5 anni, dal 2016 non potrà eccedere i 10 anni. Nella nota integrativa va fornita adeguata motivazione.
I costi di ricerca e pubblicità non possono più essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, dunque capitalizzati. Dal 2016 dovranno essere interamente spesati nell'esercizio. I costi di sviluppo, invece, come quelli di impianto ed ampliamento aventi utilità pluriennale possono continuare ad essere capitalizzati, previo consenso del Collegio Sindacale;
Per quanto riguarda le attività e le passività in valuta, il decreto distingue tra:
- le attività e passività monetarie: sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi vanno imputati a conto economico e l'eventuale utile netto va imputato a riserva non distribuibile fino al realizzo;
- le attività e passività non monetarie: sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;
Gli strumenti finanziari derivati (anche se incorporati in altri strumenti finanziari) sono iscritti al fair value. Quest'ultimo si determina al valore di mercato quando sia facilmente individuabile un mercato attivo per tale strumento finanziario o per uno analogo; diversamente il fair value può essere desunto applicando allo strumento finanziario modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Non si applica il criterio del fair value se ne deriva un risultato inattendibile.
E' stata, infine, abrogata la possibilità di iscrivere ad un valore costante le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo di modesta entità in rapporto all'attivo di bilancio.