Fisco

Il MOSS apre anche ai soggetti che si avvalgono del regime dei minimi


Con la Risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015 l'Agenzia delle entrate ha risposto ad un interpello posto da un soggetto aderente al regime dei minimi (art. 27, co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011) nel quale l'istante chiede chiarimenti sul corretto trattamento ai fini IVA dell'attività di commercio elettronico diretto svolta principalmente nei confronti di operatori comunitari non titolari di partita IVA.

La richiesta di chiarimenti è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate alla territorialità IVA dei servizi digitali forniti a soggetti privati comunitari (B2C), introdotte dall'art. 5 della direttiva 2008/8/CE, secondo la quale dal 1° gennaio 2015, le prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici sono soggette ad IVA nel luogo in cui il committente privato Ue è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

L’interpellante fino al 31 dicembre 2014 ha regolarmente applicato le disposizioni previgenti, secondo le quali la prestazione di servizio fornita nei confronti di un soggetto privato comunitario era rilevante in Italia, con conseguente applicazione del regime agevolato interno a lui riservato (emissione fattura senza applicazione dell’imposta).

Secondo l’Agenzia delle entrate, in assenza di un’espressa disciplina nel regime di vantaggio che regoli le modalità con le quali il soggetto minimo debba adempiere alle suddette nuove disposizioni IVA, l’operatore che adotta il regime fiscale di vantaggio dovrà applicare le ordinarie regole di territorialità delle prestazioni di servizi disciplinate dall’articolo 7-ter del DPR 633/1972; tali conclusioni nascono dall’analogia tra il regime dei minimi e la disciplina prevista per il regime c.d. forfettario, di cui all'art. 1, co. 56 e ss. della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), secondo il quale "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti…applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

In conclusione i soggetti che si avvalgono di un regime agevolato e svolgono attività di commercio elettronico diretto, fornendo servizi digitali a committenti intracomunitari, ai fini IVA dovranno:

  • nei rapporti B2B (prestazioni vs soggetti passivi) - emettere una fattura fuori campo IVA, l’imposta sarà assolta dal committente Intra-Ue nel proprio Paese;
  • nei rapporti B2C (prestazioni vs privati consumatori) – identificarsi  in ciascuno Stato membro in cui prestano tali servizi o, in alternativa, potranno avvalersi del regime Mini One Stop Shop (cd. MOSS), come previsto dall'articolo 74-sexies del DPR 633/1972.

Si ricorda che i soggetti passivi che scelgono di avvalersi del regime del MOSS possono adempiere ai relativi adempimenti ai fini IVA senza doversi identificare in ciascuno dei Paesi Ue di residenza dei vari committenti privati. (per approfondimenti sul MOSS si rimanda alla news "Registrazione al MOSS: l'Agenzia definisce le modalità operative").