Collaborazione volontaria: 30 giorni di tempo in più per la presentazione della relazione di accompagnamento
In data 14 settembre 2015 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n°2015/116808, in materia di modifica dei termini di trasmissione della documentazione a corredo dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
In seguito all'approvazione del DLgs 128/2015, infatti, ai fini della voluntary disclosure si considerano anche gli imponibili, le imposte e le ritenute, connessi ad attività comunicate nell'ambito della procedura, per i quali siano scaduti i termini di accertamento. Gli effetti di non punibilità penale della procedura, ossia:
a) non punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del DLgs 74/2000
b) non punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e autoriciclaggio di denaro), commesse in relazione ai delitti di cui sopra
si applicano se e solo se tali dati trovino evidenza nella relazione di accompagnamento all'istanza di accesso alla procedura.
Tale novità, entrata in vigore il 2 settembre, ha fatto sì che l'Agenzia modificasse i termini di presentazione della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione a supporto precedentemente previsti (30 giorni dalla presentazione della istanza di adesione alla procedura e comunque non oltre il 30 settembre).
Dalla pubblicazione del provvedimento in oggetto, i nuovi termini per la presentazione della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione a supporto sono i seguenti:
- entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in oggetto (14 settembre 2015) per i soggetti che hanno già presentato tale relazione e che intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art.2 comma 4 del DLgs 128/2015, consegnando i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito alla procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento;
- entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso alla collaborazione volontaria (che deve comunque avvenire entro il 30 settembre) per i soggetti che non hanno ancora presentato la relazione di accompagnamento. Quest'ultima, dunque, per chi presenta l'istanza all'ultimo non potrà in ogni caso arrivare dopo il 30 ottobre 2015.
La ratio alla base della modifica si basa sulle maggiori difficoltà che i contribuenti possono incontrare nel reperire la documentazione e le informazioni per le annualità per le quali sia scaduto il termine per l’accertamento.