Non si applica l'Iva ai servizi accessori alle importazioni di modico valore
La Legge n.115 del 29 luglio 2015 (Legge europea 2014), pubblicata nella G.U. n.178 del 03 agosto 2015 e in vigore dal 18 agosto 2015, introduce alcune disposizioni volte ad adeguare la normativa IVA italiana alle disposizioni comunitarie:
- art. 12 – Modifiche alla disciplina IVA relativa alle spedizioni di merci di valore trascurabile (Procedura di infrazione n.2012/2088);
- art. 13 – Modifiche alla disciplina IVA relativa alle operazioni Intra-Ue di lavorazione (Caso EU Pilot 6286/14/TAXU).
Disposizioni comunitarie
La direttiva 2006/79/CE dispone che i beni oggetto di “piccole spedizioni” prive di carattere commerciale, inviate da un soggetto privato di un Paese extra-Ue verso un privato Ue, possono godere di una franchigia dalle imposizioni indirette applicate all’interno del Paese membro; tali beni, per essere considerati di valore modesto, dovranno essere oggetto di cessioni occasionali e riservate esclusivamente all’uso personale o familiare del destinatario (esclusione da qualsiasi interesse di tipo commerciale).
Tale franchigia rispetto ad alcuni prodotti, quali tabacchi, bevande alcoliche, profumi, caffè e tè, pone precisi limiti quantitativi che gli Stati membri possono solo eventualmente rendere più restrittivi (art. 2 della Direttiva 2006/79/CE).
La direttiva 2006/112/CE, con l’articolo 144 prevede come regola generale, l’assoggettamento ad IVA di determinati servizi resi dietro corrispettivo, ad eccezione del caso in cui tali servizi siano connessi ad una importazione di beni e, gli stessi, vengano inclusi nella base imponibile IVA della bolletta doganale d’importazione: in tale circostanza, onde evitare una doppia imposizione dello stesso servizio, l’importatore assolverà l’IVA esclusivamente in dogana. L’art. 143, lettere b) e c) della stessa direttiva IVA, dispone inoltre l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le importazioni definitive di beni che godono di una franchigia doganale diversa da quella prevista dalla tariffa doganale comune.
La direttiva 2009/132/CE definisce invece l’ambito di applicazione della suddetta franchigia IVA all’importazione, individuando le tipologie di beni agevolati e quantificando il valore “trascurabile” delle stesse in un importo non superiore a 10 euro (articolo 23): ogni Stato membro può innalzare tale importo fino a 22 euro ed eventualmente escludere dall’agevolazione tali beni se importati a seguito di una vendita per corrispondenza.
Procedura d’infrazione n.2012/2088
In data 20/11/2013 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere circa la procedura d’infrazione n.2012/2008, avviata in merito al riscontro di alcune difformità tra la norma italiana e il dettato comunitario, riguardante la disciplina IVA dei costi accessori alle importazioni di beni di modico valore. Secondo la Commissione, l’articolo 9, co. 1, n. 4) del DPR 633/1972, nel riconoscere la non imponibilità IVA dei costi accessori di trasporto relativi alle importazioni di beni, esclusivamente se gli stessi vengono assoggettati ad imposta all’atto dell’importazione, dispone in altri termini l’applicazione dell’IVA anche ai servizi accessori alle importazioni di beni di valore modesto. Tale disposizione nazionale si pone in contrasto con le direttive Ue citate in precedenza (art. 143 direttiva 2006/112/CE, art. 1 direttiva 2006/79/CE e art. 23 direttiva 2009/132/CE), dalla lettura combinata delle quali, l’importazione di beni di ammontare compreso tra 10 e 22 euro, privi di carattere commerciale, fruiscono della franchigia IVA all’importazione: allo stesso modo, saranno non imponibili IVA anche i servizi accessori alle importazioni di tali beni.
Al fine di adeguarsi alle indicazioni fornite dalla Commissione europea, l’art. 12, co.1, della Legge n. 115, inserisce al co. 1, dell’art. 9 del DPR 633/1972, dopo il numero 4) il seguente:
“4 –bis) i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta”.
Infine, il comma 2, dell’art.12 della Legge europea 2014, prevede che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze verranno apportate modifiche al regolamento in materia di franchigie fiscali (di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489), esplicitando che la franchigia dai diritti doganali all’importazione, valida per le piccole spedizioni di carattere non commerciale e per le spedizioni di valore trascurabile, riguarda anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare.