IRAP: non dovuta dal geometra che si avvale di dipendenti occasionali
Il caso riguarda un contribuente che esercita la libera professione di geometra senza avvalersi di collaboratori stabili, nè di beni strumentali e che aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2002.
La Commissione Tributaria Privinciale ha negato il rimborso, mentre la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato il verdetto non ravvisando nel caso esaminato il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, in quanto l'avvalersi di dipendenti saltuari non cosituisce autonoma attività organizzata.
Il verdetto della C.T.R. viene confermato dalla Corte di Cassazione che con sentenza n. 6923 del 20 marzo afferma che "presupposto dell'IRAP è la capacità contributiva derivante dalla potenzialità economica espressa dall'apparato produttivo esistente e nella fattispecie la C.T.R. ha accertato che la situazione dell'odierno ricorrente non giustifica l'assoggettamento all'IRAP in quanto lo stesso esercita la libera professione di geometra senza un'autonoma attività organizzata, senza collaboratori stabili nè beni strumentali. La C.T.R. si è quindi espressa in ordine alla potenzialità economica dell'apparato produttivo esistente nella fattispecie e tale accertamento appare insindacabile in questa sede in quanto correttamente motivato".
In conclusione il geometra che si avvale di dipendenti occasionali non paga l'IRAP e ha diritto al rimborso dell'imposta versata indebitamente.