Decreto bilanci: il "fair value" degli strumenti finanziari
Il D.lgs.139/2015, pubblicato nella G.U. n.205 del 4 settembre 2015, ha previsto rilevanti novità sulla redazione del bilancio che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016.
L'art.6, al comma 10, introduce novità sul tema della "fair value" degli strumenti finanziari, modificando l'art. 2427-bis del codice civile.
Nella rubrica di quest'ultimo, infatti, si segnala la nota terminologica che toglie le parole "valore equo" poste innanzi a quelle inglesi "fair value" e mantiene solo queste ultime.
Alla lettera b) del comma 1 vengono dettagliate le informazioni richieste in nota integrativa per gli strumenti finanziari derivati: alla stessa lettera b), infatti, le "informazioni su entità e natura" dei derivati, contenute nella versione precedente dell'articolo, vengono integrate da "i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri".
All'elenco dei dettagli richiesti si aggiungono le lettere b-bis), b-ter) e b-quater) che introducono, rispettivamente:
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"gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
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le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
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una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio".
Il comma 10, inoltre, abroga i commi 2, 3 e 4 dell'art.2427-bis, facendo venir meno:
- l'equiparazione agli strumenti finanziari derivati di "quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari", insieme con le eccezioni che erano previste dal comma: "contratto concluso e mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci"; "contratto destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione"; "contratto eseguito mediante consegna della merce".