Risoluzione 81/E: La conservazione delle fatture obbligatorie verso la P.A.
Con la Risoluzione 81/E del 25 settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello di una società farmaceutica che richiedeva se, come prescritto da Federfarma, dovesse effettivamente presentare tramite modello AA9/11 la comunicazione del nuovo depositario delle scritture contabili in relazione al soggetto che si occupa della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche verso le ASL, oppure fosse sufficiente la comunicazione mediante modello UNICO 2016 con compilazione del rigo RS140, codice 1.
L'Agenzia introduce la differenza tra il conservatore delle scritture contabili e il depositario delle stesse, prendendo spunto e ponendo le basi dalla disposizione contenuta nell'art.5 c.2 del D.M. 17 giugno 2014 che cita la distinzione tra il contribuente e il luogo di conservazione della contabilità, secondo quanto previsto dall’art.35, c.2 e 3, lett.d), del DPR 633/1972: la dematerializzazione dei documenti contabili, infatti, porta a questa ulteriore distinzione che, precedentemente, con la contabilità cartacea non si poneva. Il conservatore può:
- coincidere con il contribuente;
- coincidere con il depositario;
- essere terzo rispetto ad entrambi.
In quest'ultimo dei tre casi, infatti, si inseriva il caso della suddetta risoluzione: se il conservatore, pertanto, non coincide col depositario, il contribuente non è tenuto a presentare il modello AA9/11, sempre facendo in modo che gli eventuali verificatori siano messi in condizione di poter accedere, visionare ed acquisire il materiale contabile, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo porterà all'applicazione degli artt.39 del DPR 600/1973 e 52 del DPR 633/1972.
E', pertanto, sufficiente in tali casi la comunicazione mediante modello UNICO con compilazione del rigo RS140, codice 1.