Fisco

Lavorazioni Intra-UE: il bene lavorato deve rientrare nel Paese del committente


La Legge n.115 del 29 luglio 2015 (Legge europea 2014), pubblicata nella G.U. n.178 del 03 agosto 2015 e in vigore dal 18 agosto 2015, introduce alcune disposizioni volte ad adeguare la normativa IVA italiana alle disposizioni comunitarie:

L'articolo 13 è stato introdotto per modificare le disposizioni IVA nazionali relative alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri volte all'effettuazione di prestazioni di lavorazione o perizie, introducendo la necessaria reintroduzione del bene lavorato nel Paese di partenza. Analizziamo le motivazioni che hanno richiesto tale intervento normativo.

Disposizioni comunitarie

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112/CE prevede che, affinché la spedizione di un bene inviato da uno Stato intra-Ue verso un altro Paese membro per essere sottoposto a lavorazione, non venga qualificata come “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro”, tale bene al termine della prestazione di servizio dovrà essere rispedito “al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”. In altri termini, la norma comunitaria prevede che nell’ambito delle lavorazioni intra-Ue, con movimentazione dei beni da un Paese membro verso un altro Paese Ue, al termine della prestazione resa dal terzista comunitario, i beni devono rientrare nello Stato membro del committente.

Caso EU Pilot 6286/14/TAXU

La Commissione europea ha avviato il caso EU Pilot 6286/14/TAXU a causa del mancato adeguamento della normativa italiana alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 6 marzo 2014, riguardante le cause riunite C-606/12 e C-607/12 – Dresser-Rand, riferite al corretto trattamento IVA applicabile alla rispedizione di un bene lavorato nello Stato membro dal quale lo stesso era inizialmente partito. Gli euro giudici, a tal proposito, hanno affermato che qualora un bene sia inviato da un soggetto passivo verso altro soggetto passivo Intra-Ue al fine di richiedere una lavorazione, il prodotto lavorato, al termine della stessa, dovrà essere rispedito nello Stato del committente della prestazione.

Normativa nazionale

Come detto, la Commissione Ue ha invitato l'Italia ad allineare le proprie norme interne alle disposizioni comunitarie. La previgente formulazione dell’art. 38, co.5, lett. a) del DL 331/1993, nel definire quali operazioni non costituiscono acquisti intracomunitari di beni, prevedeva la possibilità che il bene entrato in Italia per essere lavorato, venisse restituito nello Stato membro di provenienza o, per conto del committente, in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità.

Allo stesso modo, l’art. 41, co. 3, del DL 331/1993, nel testo previgente, escludeva dal novero delle operazioni intracomunitarie di cessione di beni, le fattispecie in cui il bene viene spedito in un Paese membro per essere sottoposto a lavorazione per conto di un committente nazionale, senza esplicitare l’obbligo di reintroduzione del bene lavorato in Italia.

Al fine di superare tali difformità tra le disposizioni IVA interne e quelle comunitarie, l’articolo 13, comma 1, let. a), della Legge Europea 2014, al citato articolo 38, comma 5, let. a) DL 331/1993, prevede la soppressione delle parole “o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità” mentre con il comma 1, let. b), del suddetto articolo 13, viene modificato anche l’art. 41, comma 3, del DL 331/1993: le parole “o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni” vengono sostituite dalle seguenti “se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni”.