PMI innovative e certificazione dell'ultimo bilancio


In data 3 settembre 2015 è stato pubblicato sul sito del MISE il parere n°155144, dal titolo "PMI innovative. Obblighi previsti dall'art.4, comma 1 lett. b) del DL 3 del 2015 "Investment Compact". Certificazione del bilancio".

L'articolo in questione definisce le PMI innovative, ossia società di capitali aventi i seguenti requisiti:

  1. residenza in Italia o uno stato UE (purchè abbia una sede produttiva o filiale in Italia);
  2. certificazione dell'ultimo bilancio o del bilancio consolidato da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  3. le eventuali azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  4. assenza di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese dedicata a Start up innovative ed incubatori;
  5. almeno due tra i seguenti requisiti:
    • volume di spese in R&S e innovazione maggiore o uguale al 3% della maggiore entità fra costo e valore della produzione da conto economico. Da tale calcolo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione dei beni immobili;
    • impiego (come collaboratore o come dipendente) in una percentuale almeno pari ad 1/5 della forza lavoro complessiva di personale in possesso di dottorato di ricerca o che stia svolgendo il dottorato di ricerca, ovvero in possesso di laurea con almeno tre anni di attività di ricerca certificata, ovvero impiego in una percentuale pari ad 1/3 della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale
    • titolarità di almeno una privativa industriale, relativa ad una invenzione industriale (anche a titolo di depositaria o licenziataria), purchè direttamente afferente all'oggetto sociale.

In relazione al secondo punto, l'istante richiede se, in caso di società con collegio sindacale che svolge la revisione legale dei conti ex art.2477 cc, la relazione di tale organo possa valere come certificazione del bilancio, nonchè chiarimenti in merito al soddisfacimento del requisito stesso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto che, il requisito della certificazione del bilancio (a prescindere dal tipo societario) comporta obbligatoriamente l'intervento di un revisore o società di revisione, intervento che non può essere svolto dal collegio sindacale. Tale certificazione, diretta all'assemblea dei soci e firmata dal revisore, si articola in tre paragrafi:

- identificazione del bilancio (nome della società ed esercizio di riferimento), delle responsabilità degli amministratori e del revisore;

- identificazione dei principi di revisione di riferimento, delle procedure svolte;

-giudizio sulla conformità del bilancio ai principi contabili, sulla chiarezza e veridicità della rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

La certificazione del bilancio è elemento essenziale, non solo in fase di iscrizione della PMI, bensì per tutti gli esercizi in cui permane l'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese. Il rappresentante legale, infatti, ogni anno entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio) deve depositare al registro imprese una dichiarazione che attesti il permanere dei requisiti sopra esposti, pena la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.

La certificazione del bilancio non può avvenire ex post, rispetto all'approvazione dell'ultimo bilancio.

Si ricorda che, la PMI innovativa, a differenza della start up innovativa, svolgeva già necessariamente la propria attività prima dell'iscrizione nella sezione speciale.