Fisco

Circolare 31/E: Ulteriori chiarimenti in materia di collaborazione volontaria


In data 28 agosto 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 31/E, con cui vengono fornite nuove risposte su quesiti relativi alla procedura di collaborazione volontaria ed in particolare all'applicazione della Legge 186/2014 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

Si ricorda che, la procedura in questione consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco in relazione alle attività finanziarie ed agli investimenti detenuti all'estero con un conseguente sgravio della sanzioni a proprio carico, nonchè l'esclusione della punibilità penale per i delitti in materia di dichiarazione e di pagamento di imposte di cui al DLgs 74/2000 art.2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter. Gli interessati sono tenuti a compilare l'apposito modello, nonchè fornire tutte le informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate entro la scadenza del 30 settembre 2015.

Integrazione della richiesta di accesso alla procedura oltre i termini

Domanda: Il contribuente che successivamente alla presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, e quindi oltre i trenta giorni successivi al primo invio della stessa, si accorga di non aver ricompreso nella richiesta o nella documentazione attività estere o violazioni dichiarative, potrà effettuare l’integrazione in sede di contraddittorio? Allo stesso tempo, nel caso in cui l’ufficio dovesse intercettare tali elementi in fase istruttoria, potrà ricomprenderli nella procedura nel corso del contraddittorio?

Risposta: Tenendo conto della complessità della formazione del fascicolo documentale ed informativo richiesto dalla procedura, il provvedimento ha previsto che il contribuente possa presentare e integrare la documentazione e le informazioni utili alla definizione della stessa fino al trentesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta di adesione. L'emersione di un errore materiale o di una carenza documentale rilevati dall’Ufficio nel corso dell’esame della documentazione e della relazione accompagnatoria potrà essere sanata nel corso di un contraddittorio con il contribuente prima dell’emissione degli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni. Rileva la valutazione della buona fede o meno del contribuente.

Ad esempio, la sussistenza della buona fede nell’omissione potrebbe essere dedotta sia dalla irrilevanza dell’ulteriore violazione rispetto a quelle già oggetto dell’emersione, sia dalla facilità con la quale l’Ufficio potrebbe venire a conoscenza di tali tipologie di reddito. Allo stesso modo si ritiene che ricorra una causa di forza maggiore allorché il contribuente abbia la disponibilità all’estero di attività finanziarie di cui è venuto a conoscenza dopo lo spirare dei termini suddetti.

Diversamente, con difficoltà potrà essere invocata la buona fede allorché l’Ufficio rilevi la disponibilità in capo al contribuente di un’attività avente un valore di gran lunga superiore a quello delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione. 

Relazione di accompagnamento alla procedura e compilazione del quadro RW del modello UNICO 2015

Domanda: Tenuto conto della sostanziale coincidenza della scadenza dei termini dichiarativi con quella relativa alla presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, si chiede se con quest’ultima possano ritenersi assolti anche gli obblighi di monitoraggio fiscale per il 2014

Risposta: L’obbligo di monitoraggio fiscale, il quale rappresenta non soltanto un mezzo per evitare che sfuggano a tassazione redditi di fonte estera, ma piuttosto uno strumento che consente all’Amministrazione finanziaria di conoscere in via preventiva gli investimenti esteri, al fine di ricostruire la posizione patrimoniale e finanziaria complessiva del contribuente (anche a prescindere dall’effettiva redditività) deve essere adempiuto unicamente attraverso l’indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all’estero nel quadro RW della dichiarazione annuale. Seppure le attività da indicarsi nel quadro RW del modello UNICO 2015 troveranno evidenza anche nella relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, appare evidente che lo specifico adempimento dichiarativo annuale non può considerarsi assolto con la presentazione della richiesta di accesso alla procedura e della relativa relazione, in quanto i due adempimenti in esame rispondono a diverse e specifiche previsioni normative.

Si ricorda, infatti, che nella relazione di accompagnamento devono essere indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo contestualmente i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. Alla citata relazione andranno allegati i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento.