Fatturazione elettronica emessa per la cessione di energia al GSE
Come noto, dal 31 marzo 2015, gli enti nazionali e le amministrazioni locali, inclusi tutti i soggetti (anche autonomi) che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e quelli inseriti nel conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’Istat, non possono più accettare fatture emesse e trasmesse in formato cartaceo.
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche gli operatori che emettono fatture nei confronti del Gestore dei servizi energetici (GSE Spa), il quale essendo inserito nel suddetto elenco Istat, deve ricevere le fatture in formato elettronico (Circolare n.1 del 9 marzo 2015 del MEF).
Il Gestore dei servizi energetici, con un avviso esposto sul proprio sito web ha comunicato ai propri utenti che sul portale da loro utilizzato, sono state integrate le nuove funzionalità destinate alla fatturazione elettronica: dal 20 luglio 2015 gli operatori che dovranno fatturare la cessione dell’energia (Fer Elettriche) in base al prezzo di vendita, ovvero applicando la tariffa omnicomprensiva, potranno gestire la fatturazione elettronica direttamente dal portale GSE.
Gli utenti, ossia i fornitori di energia del GSE, in sostanza continueranno a utilizzare il portale del gestore come in precedenza: il GSE renderà disponibile la “proposta di fattura” sul proprio sito dedicato, la quale, una volta completata con l’attribuzione della data e del numero ad opera dell’utente, verrà trasformata in formato XML dal gestore, per conto del fornitore, provvedendo inoltre a firmarla digitalmente e a trasmetterla al Sistema di Interscambio (SDI).
Restano in capo agli operatori i seguenti adempimenti:
- effettuare la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche e delle notifiche del Sistema di Interscambio, messe a disposizione dal GSE sul Portale delle Fer Elettriche;
- numerare le fatture elettroniche distintamente dalle fatture cartacee.
Il gestore dei servizi energetici chiarisce inoltre che gli operatori dovranno completare il processo di fatturazione entro l’ultimo giorno del mese, al fine di rispettare le tempistiche di pagamento ad oggi previste.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 17, co. 6, let. d-quater del DPR 633/1972, dal 01/01/2015 le cessioni di energia elettrica a un soggetto rivenditore (ai sensi dell’art. 7-bis DPR 633/72) rientrano nel meccanismo del reverse charge.