JOBS ACT: Dlgs 81/2015 Lavoro a tempo parziale - I PARTE
L’assunzione del lavoratore subordinato può avvenire a tempo pieno o parziale. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno e il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del preavviso, della conservazione del posto in caso di malattia e infortunio in relazione all’orario di lavoro.
Il contratto a tempo parziale deve:
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Essere stipulato in forma scritta ai fini della prova;
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Contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, settimana, mese e anno. Nel caso di turni, l’indicazione può avvenire con rinvio ai turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite.
Lavoro supplementare
Il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare, ossia una prestazione svolta oltre l’orario di lavoro concordato ma entro i limiti dell’orario normale di lavoro.
Nel caso in cui il contratto applicato non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiederne lo svolgimento ma in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore svolte come lavoro supplementare saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Lavoro straordinario
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario ossia ore di lavoro oltre il limite dell’orario normale di lavoro.
Clausole elastiche
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o alla variazione in aumento della sua durata che non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell’orario dovranno essere retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Tali variazioni devono rispettare un termine di preavviso pari a 2 giorni lavorativi, fatti salvi diversi accordi tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
Nel caso in cui il contratto collettivo non le disciplini, le parti possono pattuirle per iscritto avanti le commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o può conferire mandato ad un avvocato o ad consulente del lavoro.
Il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 8, c. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’art. 10, c.1, della Legge 300/70, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso alla clausola elastica.
Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.