Fondazione Nazionale Commercialisti: La nuova sospensione feriale dei termini in relazione al contenzioso tributario


Dal 2015 cambia, sia per la giurisdizione ordinaria sia per quella amministrativa, il periodo di sospensione feriale dei termini che è stato ridotto dall'anno 2015 dal 1° agosto al 31 agosto (precedentemente il termine andava dal 1° agosto al 15 settembre). Lo ha stabilito il D.L. 132/2014 - la cui norma è entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 - che ha modificato l'art.1 della legge 742/1969.

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha elaborato un approfondimento riferito, in particolar modo, all'ambito tributario (contenzioso e procedimento).

La sospensione feriale dei termini in ambito tributario

Per quanto concerne il contenzioso tributario, la sospensione è valevole per tutti i termini inerenti:

  • ricorso (atto introduttivo del processo);
  • costituzione di parte;
  • deposito di documenti e memorie;
  • impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
  • mediazione/reclamo (art.17-bis c.9 del D.lgs. 546/1992).

Ad essi si aggiunge la sospensione per i termini di pagamento degli atti impugnabili nel contenzioso, a causa della parallela sospensione dei termini per il ricorso contro gli stessi. Si tratta, a titolo esemplificativo (ex art.19 del D.lgs. 546/1992), di:

  • a) l'avviso di accertamento del tributo;
  • b) l'avviso di liquidazione del tributo;
  • c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
  • d) il ruolo e la cartella di pagamento;
  • e) l'avviso di mora.

Non sono soggetti a sospensione, invece, i termini solo amministrativi: ad esempio, i termini per la presentazione istanze di interpello o di osservazioni agli uffici finanziari.

Sospensione feriale dei termini processuali e sospensione dei termini per l'impugnazione a seguito di istanza per accertamento con adesione

Un problema si è posto a proposito dei termini per l'impugnazione dell'accertamento con adesione.

Si ricorda che, in caso di presentazione d'istanza di accertamento con adesione, il decorso del termine di 60 giorni per l'impugnazione dell'atto di pagamento di natura tributaria, dalla sua notificazione, di fronte alla Commissione tributaria provinciale (art.21 D.lgs. 546/1992viene sospeso per 90 giorni (art.6 c.3 D.lgs. 218/1997).

In conseguenza di ciò, qualora la sospensione dei 90 giorni coincidesse, anche solo in parte, con la sospensione feriale dei termini (in quanto procedimento di natura amministrativa connesso ad un atto avente termine di ricorso processuale), vi sarebbe cumulabilità fra le due sospensioni oppure no?

Sebbene in un primo momento Cassazione e Amministrazione Finanziaria erano d'accordo sulla concessione della cumulo dei termini (Risoluzione 159/E/1999 e Sentenza Cass. n.2682/2011), partendo dalla premessa che i presupposti delle due sospensioni erano diversi (la sospensione dei 90 giorni serve ai fini della deliberazione sull'istanza di accertamento con adesione, mentre la sospensione feriale dei termini serve sia per garantire un periodo di riposo agli avvocati sia per l'effettivo esercizio del diritto di difesa), la Suprema Corte, con una successiva pronuncia (Ordinanza Cass. n.11632/2015) ha recentemente mutato l'ormai consolidato orientamento, non concedendo la sospensione feriale dei termini e facendo venir meno il cumulo;  tale asserzione dei giudici di legittimità è stata motivata dalla considerazione che l'accertamento con adesione è comunque solo un procedimento amministrativo (pur se connesso con termini di ricorso) e dall'analogia interpretativa dell'impossibilità di cumulo tra termini sospensivi dell'accertamento con adesione e termini sospensivi in materia di condono (art.15 della legge 289/2002).

La Fondazione Nazionale Commercialisti, nel suo documento, sostiene la consolidata tesi della cumulabilità dei termini, tornando sulle precedenti motivazioni (differenza della "ratio" della concessione delle due tipologie di sospensioni) e sull'asserzione che il procedimento amministrativo di accertamento con adesione rimane comunque prodromico all'eventuale successiva fase processuale.