Fisco

Circolare 25/E - Expo 2015: FAQ sul sostituto d'imposta e sul personale dei partecipanti (PARTE IV)


L'Agenzia delle Entrate, in data 7 luglio 2015, con la Circolare 25/E, che segue alla Circolare 26/E del 7 agosto 2014, ha riportato delle nuove FAQ concernenti ulteriori chiarimenti in materia fiscale in relazione all'evento EXPO Milano 2015. Le domande sono pervenute sia tramite Desk, messo a disposizione dall'Agenzia stessa, sia mediante istanze di interpello.

Riportiamo qui i quesiti sul sostituto d'imposta e sul personale dei partecipanti, rimandando alla circolare stessa per prendere visione degli altri.

Sostituto d'imposta

Domanda

L’articolo 10, comma 1, dell’Accordo con il BIE prevede che “i Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell’ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni”.
Non si fa invece alcun riferimento ad un’eventuale esenzione dei Commissariati Generali di Sezione dagli obblighi previsti per i sostituti d’imposta.
Pertanto se un avvocato esegue una prestazione nei confronti di un Commissario Generale di Sezione in possesso di codice fiscale, quest’ultimo deve operare la ritenuta d’acconto all’atto del pagamento del compenso con successivo obbligo di presentazione del modello 770?

Risposta

Per stabilire se i Commissariati Generali di Sezione siano oppure no sostituti d’imposta, occorre verificare la loro natura giuridica, nonché il tipo di attività da loro svolta.
In particolare, si deve ritenere che il Commissariato Generale di Sezione sia tenuto ad operare le ritenute, ove previste, per i compensi corrisposti in occasione di Expo Milano 2015 qualora, pur non svolgendo attività commerciale, operi già in Italia come sostituto d’imposta.
Viceversa, qualora non operi già in Italia in tale veste, si ritiene che il Commissariato possa non assolvere neanche agli obblighi di sostituto d’imposta che deriverebbero dalla attività istituzionale posta in essere in occasione dell’evento espositivo.
Secondo quanto previsto dall’Accordo BIE, infatti, i Commissariati Generali di Sezione sono esonerati da tutte le obbligazioni e gli adempimenti fiscali per il reddito eventualmente prodotto in Italia in occasione di Expo Milano 2015 in quanto generalmente non svolgono attività commerciale.
In tal caso, il Commissariato Generale di Sezione non deve operare la ritenuta d’acconto all’atto del pagamento del compenso all’avvocato, ferma restando la rilevanza reddituale del compenso per quest’ultimo.
Resta inteso che se il Commissariato Generale di Sezione svolgesse in Italia un’attività commerciale, quale quella di ristorazione oppure di vendita gadget, anche se limitata alla durata di Expo Milano 2015 (i.e. 6 mesi), lo svolgimento di tale attività determinerebbe l’esistenza di una sua stabile organizzazione ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA. Sarà pertanto detta stabile organizzazione ad essere tenuta all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai lavoratori autonomi che prestano attività lavorativa presso di essa.
Sarà sempre tale stabile organizzazione ad adempiere anche ai relativi obblighi di versamento e di presentazione del Modello 770.

Personale dei partecipanti

Domanda

Un Commissariato Generale di Sezione, mediante la sua sede di Milano, assume delle persone da impiegare nella realizzazione e gestione della partecipazione dello Stato estero ad Expo Milano 2015. Tali persone usufruiscono delle esenzioni previste dall’articolo 12 dell’Accordo con il BIE?

Risposta

L’articolo 12, comma 1, lett. a) dell’Accordo BIE dispone per il periodo di permanenza in Italia, “l’esenzione da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità corrisposti dal Commissariato Generale di Sezione o per conto di esso” al Personale delle Sezioni che non abbia la cittadinanza o la residenza in Italia.
Per usufruire di tale privilegio, quindi, il personale assunto dal Commissariato non deve avere la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, fermo restando che, come chiarito nella Circolare n. 26/E del 2010, il periodo di permanenza in Italia finalizzata alla partecipazione ad Expo Milano 2015 non fa acquisire la residenza fiscale in Italia al Personale delle Sezioni.
L’Accordo BIE non precisa dove deve essere assunto il Personale. Può anche essere personale assunto ad esempio negli USA e distaccato a Milano. Oppure personale assunto in Italia, ma con residenza USA.
Ne consegue che se il personale assunto dal Commissariato Generale ha la residenza in Italia e presta la sua attività lavorativa in Italia, non si applica detta esenzione, anche se il personale è impiegato per Expo Milano 2015.