Diritto

Cassazione: il cessionario d'azienda è responsabile solo dei debiti del ramo cedutogli e non di quelli di tutta l'azienda


Con la sentenza n.13319 del 30 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha fatto passare il principio secondo il quale il cessionario di un singolo ramo d'azienda non paga i debiti dell'intera società cedutagli, anche se la contabilità della stessa era unificata, ma solo quelli corrispondenti al ramo ceduto: sentenza ribaltata rispetto a quella della Corte d'Appello di Trieste che aveva, contrariamente, sancito che acquirente e alienante del ramo d'azienda dovevano rispondere solidalmente del debito.

Nel caso di specie, infatti, una società in nome collettivo aveva citato la società ricorrente in Cassazione per il pagamento di una partita di fornitura di carne imputabile al ramo d'azienda "macelleria" di un supermercato, il quale aveva ceduto, invece, tutto il resto dell'azienda tranne tale ramo.

La Corte ha, in tal modo, ripreso il pensiero di autorevole dottrina che sosteneva che si potesse applicare, anche in via analogica, l'art.2560 c.2 c.c. solo nel caso in cui, nell'ipotesi di cessione del ramo d'azienda, fosse stata tenuta volontariamente dall'imprenditore una contabilità distinta, pur se comunque inquadrata nell'insieme delle scrittura contabili obbligatorie.