Credito per imposte pagate all'estero e stabili organizzazioni
L'Agenzia delle entrate con la circolare 9/E del 5 marzo 2015 ha riassunto in un vademecum la disciplina applicativa del credito di imposta spettante in Italia per le imposte pagate all'estero da soggetti residenti in Italia.
L'intervento dell'agenzia è articolato seguenti parti (clicca sui titoli o a lato per consultare le specifiche trattazioni):
Natura e presupposti | Determinazione del credito d'imposta | Limitazioni applicative | Disposizioni specifiche per le imprese | Credito d'imposta e stabili organizzazioni |
Il reddito prodotto all'estero, il suo concorso alla formazione dell'imponibile in Italia, quali imposte estere generano credito e il principio della loro definitività | Il meccanismo di calcolo ed i singoli elementi del rapporto, il periodo d'imposta di competenza della detrazione ed il caso dell'omessa dichiarazione dei redditi esteri | Limitazione della detrazione per singolo Stato ed il caso del parziale concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo, riliquidaizone delle imposte estere a seguito di un accertamento | Periodo di competenza della detrazione. modalità di calcolo, riporto in avanti ed indietro delle eccedenze | Il riconoscimento del credito alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere, altri casi particolari |
Nel presente approfondimento affrontiamo quanto riassunto dall'Agenzia in tema di Credito d'imposta e stabili organizzazioni.
Credito d'imposta e stabili organizzazioni
Per i soggetti passivi dotati di stabile organizzazione che producono redditi all’estero il comma 5 dell’art 165 del TUIR prevede che la detrazione del foreign tax credit possa essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.
Vediamo ora attraverso un esempio numerico l’utilizzo del credito e la compilazione del quadro CE: ipotizziamo come anno d’imposta il 2014, un reddito estero (RE) di €50.000, un imposta estera di € 20.000; un reddito complessivo netto (RCN) pari a €200.000; un'imposta lorda (IT) pari a € 50.000 ed un imposta netta (IT) di € 12.500
CE: 50000/200000*50000= 12500
Per la compilazione del quadro CE del modello unico SC 2015, con i dati del nostro esempio bisogna compilare i seguenti campi:
- Rigo CE1 Col. 1 - il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri” (Istruzioni modello Unico);
- Rigo CE1 Col. 2 – Il periodo d’imposta 2014;
- Rigo CE1 Col. 3 – Ammontare del reddito estero di 50.000 euro;
- Rigo CE1 Col. 4 – Imposta estera di 20.000 euro;
- Rigo CE1 Col. 5 – Reddito complessivo di 200.000 euro;
- Rigo CE1 Col. 6 – Imposta lorda di 50.000 euro;
- Rigo CE1 Col. 7 – Imposta netta di 12.500 euro;
- Rigo CE1 col. 10 - Quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione: (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6, ossia 13.500 euro;
- Righi CE1 Col. 11, CE4 Col. 2 e Col. 4 – Totale credito spettante di 12.500 euro;
- Rigo CE4 Col. 1 - Periodo d’imposta 2014, in cui è stato prodotto il reddito all’estero;
- Rigo CE4 Col. 3 – Importo dell'imposta netta indicato nel Rigo CE1 col. 7, ossia 12.500 euro.
Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3), tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni. Occorre infine riportare nel rigo CE23 la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B, nel nostro esempio 12.500 euro.
Occorre riportare nel rigo CE23 la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B, nel nostro esempio 12.500 euro. Infine nel rigo CE26 va indicato il risultato della seguente operazione, CE23 + CE24 – CE25, ossia 12.500 euro. L’importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN e/o PN, o GN/GC o TN o RQ, sez. XI-A o sez. XVIII.
Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi prodotti in diversi Stati, bisogna ricorrere alla country limitation, cioè bisogna determinare il credito separatamente per ciascuno stato. In questo caso il credito d’imposta è dato dalla somma di tutti i crediti d’imposta determinati per ogni singolo Stato. Per quanto riguarda la compilazione del quadro CE del modello unico per ognuno di essi è necessario compilare un distinto rigo. Nell’ipotesi in cui ci siano redditi con segno differente tra i vari stati, il calcolo separato, potrebbe essere favorevole per il contribuente.
Per quanto riguarda l’eccedenza delle imposte assolte all’estero è possibile riportarla nell’esercizio successivo solo per i soggetti passivi che hanno prodotto redditi d’impresa nello Stato estero in presenza di una stabile organizzazione. Il riporto delle eccedenze va riportato nella sezione II del quadro CE