Economia

Carburanti: pubblicato in G.U. il decreto per l'esposizione dei prezzi


La Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2013 n. 71 pubblica il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 che definisce le modalità attuative del Codice del consumo (art. 15, comma 5) per la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti presso ogni punto vendita senza indicazioni sotto forma di sconto senza riferimenti certi e secondo gli altri criteri dettati dall’articolo 19 (commi 2 e 3) del DL n. 1/2012 che prevede il miglioramento delle informazioni ai consumatori sui prezzi dei carburanti.

Cosa prevede il DL n. 1/2012 convertito con Legge n. 27/2012?

L’articolo 19 del decreto legge 1/2012 attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di definire le modalità attuative del Codice del Consumo nella parte in cui prevede che i prezzi praticati al consumo dei prodotti petroliferi per autotrazione debbano essere esposti in modo visibile dalla carreggiata. Fornisce in merito alcuni criteri vincolanti per il relativo decreto attuativo, per rendere più uniforme, confrontabile e chiara l’informazione fornita dai distributori ai consumatori attraverso cartelloni stradali.

Quali sono i principali contenuti del decreto?

  • I prezzi devono essere esposti sui cartelloni stradali secondo il seguente ordine, dall’alto verso il basso: 
    • gasolio
    • benzina
    • GPL
    • metano
  • Devono essere segnalati i prezzi praticati, senza indicazioni sotto forma di sconti, riferiti alla modalità non servito, se presente. Il decreto non vieta campagne promozionali o di fidelizzazione, ma vieta l’indicazione di prezzo sotto forma di sconti riferiti a prezzi non verificabili da parte del consumatore
  • Se presente ed attiva anche la modalità di rifornimento con servizio, i prezzi del servito devono essere esposti su cartelloni separati indicando la differenza in aumento
  • I prezzi devono essere esposti in euro per litro (euro per chilogrammo per il metano) con tre cifre decimali. Le prime due cifre decimali devono essere evidenziate in base alla dimensione o al risalto dei caratteri, attraverso l’indicazione della terza cifra (millesimi) con minore evidenza, alternativamente in formato apice o pedice ovvero con minore luminosità o risalto cromatico, per richiamare l’attenzione dei consumatori sulle differenze di prezzo in centesimi, più rilevanti
  • Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensione dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico devono rispondere ai requisiti previsti in materia dal Codice della strada e relative normativa attuativa
  • Vengono fornite indicazioni anche per quel che riguarda l’esposizione dei prezzi all’interno dell’Area di Servizio che devono essere esposti secondo il medesimo ordine e come prezzi effettivamente praticati
  • I carburanti speciali possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purché esposti su cartelloni separati

Per chi scattano i nuovi obblighi?

Il decreto si applica ai cartelloni di tutti i punti vendita. Non si applica agli speciali strumenti di informazione resi obbligatori per le autostrade e le strade extra‐urbane principali statali (cosiddetti benzacartelloni) che restano regolati dalle particolari norme ad essi applicabili. 

Da quando scattano i nuovi obblighi?

La decorrenza degli obblighi è così stabilita (dalle seguenti date successive alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2013 n. 71):

  • dal 9 aprile, relativamente all’ esposizione dei prezzisenza indicazionisotto forma disconti
  • dal 24 maggio, per l’esposizione dei prezzi conminore evidenza della terza cifra decimale
  • dal 23 giugno, per l’esposizione dei prezzisecondo l’ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; nonché per tutte le altre disposizione relativamente ai nuovi impianti o nei casi in cui si installi volontariamente nuova cartellonistica

Fermi restando anche per gli impianti esistenti gli obblighi fissati per tutti gli impianti a decorrere dal quindicesimo e sessantesimo giorno, nei casi in cui per l’adeguamento completo alle norme del decreto sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica esistente, tale obbligo decorre dal 25 marzo 2014.

Nel caso la cartellonistica sia stata installata/sostituita nei 24 mesi precedenti, la decorrenza parte dal 25 marzo 2015.