Fisco

Risoluzione 67/E: applicazione del regime di imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità


In data 23 luglio 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 67/E, in materia di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011.

La legge di stabilità 2015 (art.1 comma 85 della Legge 190/2014) - introducendo il nuovo regime forfetario - aveva abrogato a partire dal 1°gennaio 2015 i regimi fiscali di favore in vigore al 31 dicembre 2014, ossia:

  • regime fiscale di vantaggio per le nuove iniziative produttive e lavoratori in mobilità;
  • regime contabile agevolato;
  • regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

I soggetti di cui al primo punto, tuttavia, potevano continuare ad avvalersi del loro regime fino al compimento del quinquiennio di validità ovvero fino al 35esimo anno di età, se svolgevano la loro attività (come contribuenti minimi) già al 31 dicembre 2014.

Successivamente, il decreto 192/2014, così come modificato dalla legge di conversione (Legge 11/2015), ha prorogato la validità delle disposizioni previste per il Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai contribuenti, in possesso dei requisiti, che effettuano la scelta entro il 31 dicembre 2015. Per tali contribuenti l'opzione va espressa in sede di compilazione del modello di inizio attività (nuovo modello AA9/12); mentre fino al 2014 non erano richiesti particolari adempimenti preventivi.  

L'istante interpello ha aperto partita Iva all'inizio del 2015, prima della pubblicazione di tale proroga e, non avendo i requisiti per applicare il nuovo regime forfetario, ha richiesto l'applicazione del regime ordinario di contabilità e tassazione. Tale contribuente vorrebbe avvalersi del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

L'Agenzia ha precisato che, i contribuenti in possesso dei requisiti per avvalersi della proroga suddetta e applicare il regime nel corso del 2015, possono farlo anche senza aver espresso l'apposita opzione in sede di compilazione del modello di inzio attività, purchè ne diano comunicazione nell'Unico 2016 (relativo al periodo d'imposta 2015), allegando il quadro VO della dichiarazione Iva. Tale disposizione vale anche per i soggetti che abbiano aperto partita iva prima della pubblicazione della proroga.

In particolare, l'istante interpello potrà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione in oggetto o entro la prima liquidazione Iva se successiva, effettuare le seguenti rettifiche:

  • emissione di note di variazione, tali da correggere le fatture attive precedentemente emesse con addebito dell'Iva in rivalsa al cessionario o committente ed eventuale restituzione degli importi di Iva pagati dal cessionario o committente;
  • variazioni in aumento dell'Iva sugli acquisti già portata in detrazione;
  • richiesta a rimborso dell'eventuale eccedenza di Iva versata e non dovuta.