Rimborso IVA: il contribuente indagato per frode fiscale non può impugnare il provvedimento di sospensione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7630 del 26 marzo afferma che l'Amministrazione finanziaria può sospendere l'istanza di rimborso IVA se sul contribuente pende un processo per frode fiscale.
Nel caso in esame una società aveva mosso ricorso contro l'Agenzia delle Entrate che aveva disposto provvedimento di sospensione del rimborso IVA.
La Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale hanno dato ragione al contribuente, ma l'Agenzia delle Entrate è ricorsa per Cassazione, la quale ha ribaltato il verdetto.
La Corte afferma infatti che la sospensione dei rimborsi IVA, fino alla definizione del procedimento penale, opera solo nel caso in cui si sia instaurato, a carico del contribuente, un procedimento penale per reati fiscali, e in particolare per reati di emissione o utilizzo di fatture o altri documenti illecitamente emessi.
La ratio di tale sospensione starebbe nel tutelare gli interessi dell'Erario a recuperare in autotutela quanto eventualmente sarebbe stato indebitamente percepito dal contribuente.