Cassazione: paga l'IRAP anche il professionista, senza collaboratori o dipendenti, che cede la gestione del proprio studio ad una società terza
Con la sentenza n.12287 del 12 giugno 2015, la Cassazione ha annullato la sentenza della CTR Emilia-Romagna per insufficienza di motivazione, lamentata dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, circa la postulata mancanza del presupposto impositivo IRAP dell'organizzazione nel caso in cui un professionista, senza personale se non occasionale, avesse affidato la gestione del proprio studio ad una società di servizi.
La Corte, infatti, ha ribadito la propria linea giurisprudenziale, sostenendo che, indipendentemente dal mezzo giuridico utilizzato, non sussiste occasionalità del rapporto di lavoro qualora il professionista paghi una società di servizi per la gestione del proprio studio; di conseguenza si realizza il presupposto IRAP dell'organizzazione che rende il professionista soggetto passivo dell'imposta. Nel caso di specie, infatti, tale soggetto aveva richiesto rimborso IRAP per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, negatigli mediante silenzio-rifiuto da parte dell'Amministrazione Finanziaria.