Cassazione: l'immobile con rifiniture di lusso non è di categoria A/2 (immobile civile), anche se sito in una mappa catastale che non ne comprende altri di categoria superiore
Con la sentenza 12024 del 10 giugno 2015, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'allora Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate) che aveva lamentato il vizio di motivazione, la violazione e la falsa applicazione di legge di una sentenza della CTR Toscana; questa aveva accolto, a sua volta, il ricorso di due coniugi, in regime di separazione dei beni, che avevano presentato, mediante procedura telematica DOCFA, tre denunce di variazione su immobili di cui erano esclusivi proprietari, proponendo per tutti i beni la categoria A/2, classe 3 (immobili civili). L'Ufficio di Siena, però, dopo un sopralluogo, ritenne che si trattasse di un'abitazione unica costituita da distinte particelle e attribuì a tutte la categoria A/1 classe 1 (immobili di lusso), a causa della presenza di rifiniture di pregio negli interni e sugli esterni. Successivamente, dopo la costruzione di una piscina, venne ripresentata la denuncia di variazione, con conseguente riclassificazione dell'Ufficio demaniale in categoria A/7 classe 3 (villini) per una sola delle proprietà.
La CTR Toscana aveva addotto che si doveva riconoscere l'inquadramento in categoria A/2 classe 3 delle unità immobiliari, in quanto in zona e nella mappa catastale non esistevano altri immobili censiti nella categoria A/1 classe 1 attribuita dall'ufficio del Territorio.
La Cassazione, invece, riconoscendo la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'Agenzia che sosteneva che la determinazione della categoria dovesse essere fatta per il valore intrinseco dell'immobile e non per la sua collocazione sulla mappa catastale (violazione di legge determinata dalla presa in considerazione esclusiva dell'elemento negativo "valutazione degli immobili presenti intorno al bene in oggetto") e che la CTR avesse utilizzato un criterio molto astratto per l'attribuzione della categoria A/2 classe 3 alle unità immobiliari ("caratteristiche tipologiche e costruttive dell'intero immobile"), a tal punto da essere valutato in modo talmente ambiguo da poter favorire qualunque tipo di attribuzione catastale e costituire un vizio di motivazione della sentenza.