La rivalutazione del terreno è valida anche se la perizia è successiva alla cessione
La Commissione Tributaria Regionale di Torino con la sentenza n. 72/36/13 del 13 marzo afferma che la rivalutazione di un terreno edificabile è valida anche se la perizia giurata di stima viene redatta e/o asseverata dopo la cessione del terreno stesso, fermo restando che avvenga entro i termini previsti dalla legge.
Nel caso in esame un contribuente aveva versato correttamente l'imposta sostitutiva entro i termini previsti, ma aveva fatto redigere la perizia giurata di stima successivamente alla cessione del terreno, pur sempre nei termini di legge.
L'Amministrazione finanziaria aveva spiccato avviso di accertamento con cui aveva rideterminato la plusvalenza, considerando come valore iniziale del terreno il costo di acquisto e non tenendo conto della rivalutazione.
La legge di rivalutazione prevede la possibilità di rivalutare il costo iniziale dei terreni edificabili, versando l'imposta sostitutiva sul valore rideterminato dalla perizia di stima asseverata, entrambi da effettuarsi entro le scadenze fissate dalla norma. La legge di Stabilità per il 2013 ha fissato quale termine per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione della perizia di stima asseverata il 30 giugno 2013.
La C.T.R. del Piemonte ha ribadito quanto già affermato dalla Corte di Cassazione nel 2011 ed in particolare che ai fini della determinazione della plusvalenza occorre considerare il valore rivalutato anche se la perizia di stima è stata redatta e asseverata in un momento successivo alla cessione, purchè entro il termine di scadenza previsto dalla Legge.