IMU e TASI: ulteriori chiarimenti sugli obblighi dichiarativi
In data 3 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare n. 2/DF con cui si fornisco indicazioni e chiarimenti utili circa gli obblighi dichiarativi di Imu e Tasi.
Modello dichiarativo IMU-TASI
Come già affermato dalla risoluzione 3/DF, si ricorda che non è necessaria la presenza di un modello ministeriale unico a livello nazionale per la dichiarazione Tasi in quanto risulta valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Essendo dunque essenzialmente identiche le informazioni richieste dal Comune per il controllo e l’accertamento delle due obbligazioni tributarie, l'utilizzo di un solo modello dichiarativo porterebbe ad una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed una miglior gestione per la preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale.
Contribuente diverso da titolare del diritto reale sull’immobile
Un'ulteriore problematica affrontata nella Circolare prende in esame il caso in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile. Una rigorosa applicazione dell’art. 1, co. 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui si dichiara che "nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria” comporterebbe che la dichiarazione TASI debba essere presentata dagli “occupanti” diversi dai titolari del diritto reale sull’immobile.
Ciò nonostante, secondo quanto stabilito dalle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvata con D. M. 30 ottobre 2012, si precisa che:
- nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010 la dichiarazione non deve essere presentata poichè i dati catastali son forniti all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate al momento della registrazione;
- nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, vi è l'obbligo dichiarativo salvo che che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dell'art. 19 del D. L. n. 78/2010";
- “la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. n.15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione”.
Da quanto sopra precisato, dunque, l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI è ristretto ai soli casi residuali, specificando inoltre che il Comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare, il prelievo sui rifiuti).