Dichiarazione IMU/TASI per gli enti non commerciali
In quali casi si presenta la dichiarazione IMU/TASI ENC ?
La presentazione della dichiarazione IMU/TASI ENC è dovuta, cercando di riorganizzare il coacervo normativo e delle disposizioni di prassi ministeriali esistenti in materia,
- esclusivamente per quei soggetti che possiedono immobili esenti, o parzialmente esenti, ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett.i) del D.lgs. 504/1992 (da inserire nel quadro B), anche se unitamente a immobili totalmente imponibili (da inserire nel quadro A).
Di conseguenza, i soggetti, anche enti non commerciali, che possiedono immobili rientranti in una delle altre fattispecie di esenzione previste dall’art. 7, ma diverse da quelle previste alla lett.i), devono presentare la dichiarazione ordinaria.
Nell'ipotesi di ente non commerciale che, invece, possiede sia immobili esenti ex art.7 co.1 lett.i), sia immobili esenti non rientranti in tale categoria, non essendoci una chiara interpretazione di prassi, si ritiene opportuna la presentazione di doppia dichiarazione (IMU/TASI ENC + dichiarazione ordinaria per le altre esenzioni): l'ipotesi non è affatto rara, in quanto le istruzioni ministeriali alla dichiarazione equiparano gli enti non commerciali agli enti pubblici.
Le dichiarazioni ENC, le sole oggetto di automatizzazione, sono messe a disposizione dei Comuni mediante il portale Siatel/Punto Fisco e dal 9 febbraio 2015 sono scaricabili, da comunicato dell'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni presentate fino al 31 gennaio 2015; una volta posto a regime il sistema, verranno messe a disposizione ogni primo giorno del mese le forniture delle dichiarazioni pervenute nel mese precedente.
Il contenuto della dichiarazione IMU/TASI ENC
Nella dichiarazione vanno indicati tutti gli immobili posseduti, distinguendo, nelle sezioni apposite:
- gli immobili totalmente imponibili (quadro A);
- gli immobili parzialmente imponibili ed esenti (quadro B).
Con riferimento agli immobili parzialmente imponibili, è necessario, per il contribuente, indicare i criteri di determinazione della percentuale di imponibilità in base allo svolgimento di attività promiscua all'interno di essi, non qualificabile esclusivamente come attività non commerciale (ai sensi dell'art.5 del DM 200/2012). La parziale esenzione, infatti, è determinabile, da decreto, secondo tre parametri:
- lo spazio, secondo il quale la proporzione è calcolata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle esenti, rapportata alla superficie totale dell'immobile;
- i destinatari, nel caso in cui i locali siano integralmente oggetto di utilizzazione mista: la proporzione viene calcolata rapportando il numero dei soggetti a cui le attività sono destinate con natura commerciale rispetto al totale dei soggetti;
- il tempo, secondo il quale la proporzione è calcolata in base ai giorni in cui l'immobile è utilizzato per svolgimento di attività commerciali rapportati al totale dei giorni di utilizzo dei locali durante l'anno.
In caso di combinazione dei tre elementi, le percentuali di imponibilità dovranno essere moltiplicate e non sommate
Infine, le istruzioni della dichiarazione non prevedono la possibilità di utilizzo dell'immobile contemporaneamente per più attività: in tal caso è opportuno dichiarare il fabbricato tante volte quante sono le attività svolte in esso.
Modalità di invio e termini di presentazione
La modalità di presentazione della dichiarazione IMU/TASI ENC è esclusivamente in via telematica con modalità approvate ogni anno con decreto del MEF.
Esistono inoltre due tipologie di scadenze per la presentazione della dichiarazione:
- il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (scadenza ordinaria prevista dall'art.5 del DM 26 giugno 2014);
- il 30 novembre 2014 per le dichiarazioni relative agli anni 2012 e 2013 (scadenza specifica prevista dall'art.1 co.1 del DM 23 settembre 2014)
Infine, il Decreto direttoriale del 4 agosto 2014 ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione IMU/TASI ENC.
Modalità di versamento
La legge di stabilità 2014 (art.1 co. 721 della legge 147/2013) ha disposto che il versamento dell'IMU venga effettuato, dagli enti non commerciali, in tre rate:
- la prima entro il 16 giugno;
- la seconda entro il 16 dicembre;
- la terza entro il 16 giugno dell'anno successivo, a titolo di conguaglio d'imposta.
Le prime due rate sono di importo pari al 50% ciascuna dell'imposta complessivamente versata per l'anno precedente.
Lo stesso comma 721 prevede, inoltre, la possibilità di autocompensazione, in sede di versamento, dell’eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante, però, dalle dichiarazioni presentate a partire dal 2014. A tal scopo gli enti non commerciali dovranno compilare il quadro D della dichiarazione, all'interno del quale indicheranno il credito da portare in compensazione o di cui chiedere il rimborso.