Lavoro

Jobs Act: Disciplina dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni


 Il Decreto, in vigore da oggi 25/06/2015, tratta disposizioni in materia di lavoro con importanti novità in tema di contratti e mansioni:

- artt. 2/52/54/53 collaborazioni e associati in partecipazione

- art. 3 disciplina delle mansioni

- artt. da 4 a 12 lavoro a tempo parziale I parte - II parte

- artt. da 13 a 18 lavoro intermittente

- artt. da 19 a 29 lavoro a tempo determinato

- artt. da 30 a 40 somministrazione 

- artt. da 41 a 47 apprendistato

- artt. da 48 a 50 lavoro accessorio

Collaborazioni

In materia di collaborazioni a progetto, le disposizioni di cui agli artt. da 61 a 69 bis del Dlgs 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente Decreto. 

Al fine di favorire la stabilizzazione dei contratti e l'occupazione a tempo indeterminato e la corretta applicazione dei contratti, a decorrere dal 01/01/2016, si applicherà la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro.

Tale disposizione non troverà applicazione con riferimento:

- alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative;

- alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

- alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

- alle collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive e dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Le parti potranno certificare presso gli organi competenti, l'assenza dei requisiti di cui al comma 1 art. 2 Dlgs 81/2015.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, fino al riordino completo della disciplina dell'utilizzo dei contratti flessibili, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione. Dal 01/01/2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione di cui al comma 1.

A decorrere dal 01/01/2016, i datori di lavoro che vorranno assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, non saranno soggetti ad illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di ispezione precedente all'assunzione) a condizione che:

- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti il pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, codice civile o avanti alle commissioni di certificazione;

- nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Con l'entrata in vigore del Dlgs 81/2015 viene modificato l'art. 2549 del codice civile in quanto nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, l'apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in atto alla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.