Fisco

Cassazione: l'accertamento da parametri e studi di settore è illegittimo se viene dimostrata l'effettività della perdita d'esercizio


La Cassazione, con sentenza n°10920 del 27 maggio 2015, ha dichiarato illegittimo l'accertamento, basato sui parametri e sugli studi di settore, che non tiene conto della giustificata e supportata perdita di esercizio, in sede di contraddittorio.

La Corte ha, infatti, rigettato il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate, secondo la quale "doveva ritenersi operante una presunzione legale a favore dell'erario", in relazione, tra l'altro, a prove contrarie insufficienti presentate dal contribuente accertato.

La sentenza ha, invece, sottolineato che, qualora il contribuente presenti una pluralità di ragioni, distinte, autonome, chiare e documentate in propria difesa, l'amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare in generale il contradditorio presentato, bensì deve formulare specifiche doglianze in relazione alle ragioni formulate.

In sede di contraddittorio il contribuente ha correttamente dimostrato la non applicabilità degli standards al proprio caso specifico, ossia l'effettività della perdita d'esercizio dichiarata e la relativa motivazione dello scostamento dalla normale redditività. 

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia, l'accertamento che si basa sugli standards statistici e sugli studi di settore costituisce una procedura di presunzione tributaria semplice e non legale, per cui la propria gravità, precisione e concordanza nasce esclusivamente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento stesso.