Dispensa dalla consegna della dichiarazione d'intento cartacea in dogana
Con la nota 58510/RU del 20 maggio 2015, l'Agenzia delle dogane ha fornito le istruzioni alla compilazione della dichiarazione doganale per consentire agli esportatori abituale di effettuare importazioni senza dover presentare la copia cartacea della dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta d'invio all'Agenzia delle entrate.
Tale opportunità rientra tra le semplificazioni introdotte dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2014, richiamate in precedenti interventi dell'Agenzia delle entrate (Risoluzione 38/E del 13 aprile 2015) e commentati nelle varie fasi di attuazione con i seguenti articoli:
- "Importazioni di beni: le dogane chiariscono quale valore indicare nella dichiarazione d'intento";
- "E' possibile utilizzare un'unica dichiarazione d'intento per diverse operazioni doganali".
Dopo una prima fase di avvio nella quale le Dogane hanno riscontrato problemi tecnici nel gestire l'interazione tra i propri sistemi (AIDA) e la banca dati dell'Agenzia delle entrate, segnalati con la nota n. 46452/RU del 20 aprile 2015 della Direzione centrale tecnologie per l'innovazione, dal 25 maggio 2015 gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione: è inoltre consentito l’utilizzo di un'unica dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali, tramite presentazione presso qualsiasi Ufficio delle dogane, del numero di protocollo composto da 23 caratteri attribuito dal servizio telematico dell’Agenzia delle entrate.
A tal proposito, per le operazioni di importazione gli esportatori abituali potranno perciò compilare alternativamente il campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro”, ovvero il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, del modello della dichiarazione d’intento.
- Nel primo caso (campo 1), gli operatori dovranno inserire il valore presunto dell’imponibile ai fini IVA relativo all'operazione d’importazione che intendono effettuare: tale ammontare dovrà tener cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond IVA. L’ammontare di plafond utilizzato sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.
- Nel secondo caso (campo 2), gli operatori dovranno inserire l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presumono di dover utilizzare per le importazioni da effettuare nel periodo di riferimento.
Osservazioni finali
Per le operazioni d'importazione tramite utilizzo del plafond IVA resta inibita la possibilità di utilizzare la dichiarazione d'intento per periodo di riferimento (campo 3 – operazioni comprese nel periodo da...a....). Restano inoltre perplessità circa la revoca della dichiarazione d'intento poiché ad oggi la stessa deve sempre essere presentata in forma cartacea: in caso di dichiarazione presentata in dogana per più operazioni e successivamente da revocare, sarà sufficiente presentare la revoca cartacea presso un qualsiasi Ufficio delle dogane per aggiornare lo stato della dichiarazione nei sistemi informatici comuni delle Dogane? Sarebbero opportuni chiarimenti in tal senso...