Fisco

L'agevolazione prima casa è applicabile anche al lastrico solare


Non solo le pertinenze accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 godono del regime agevolativo "prima casa" operante per l'abitazione principale.

L'agevolazione "prima casa", che consente il pagamento di imposte ipotecarie e catastali con aliquota agevolata, si applica anche alle pertinenze.

Non è necessario che le pertinenze siano censite unitamente all'abitazione principale in Catasto ed inoltre tale agevolazione può applicarsi a tutti i beni qualificabili civilisticamente come pertinenze e quindi anche al lastrico solare acquistato dal contribuente.

Il dubbio interpretativo riguardava il testo della norma agevolativa che, in relazione alle pertinenze, recita: sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevoalto.

L'Agenzia delle Entrate sembrava aver interpretato in modo restrittivo la norma, nel senso che l'agevolazione potesse essere applicata esclusivamente in relazione alle pertinenze accatastate come C/2, C/6 o C/7, escludendo quindi le pertinenze censite in altre categorie catastali.

La Corte di Cassazione invece nella sentenza n. 6259 del 13 marzo sposa la tesi più ampia secondo la quale la norma non individua un elenco tassativo di categorie catastali in cui debbano rientrare le pertinenze ma fa riferimento alla nozione civilistica di pertinenza, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare, ovvero la porzione di terrazzo scoperto, di proprietà esclusiva dell'acquirente.