Fisco

IMU e terreni agricoli: le FAQ del Dipartimento delle Finanze


In vista della scadenza prevista per il versamento dell'acconto IMU 2015 sui terreni agricoli in data 16 giugno 2015, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito le "Faq Imu agricola" aggiornate al 28 maggio 2015.

Detrazione IMU 200 Euro

Ai sensi dell'art.1 comma 1-bis del Decreto Legge 4/2015, è prevista a partire dal 2015 una detrazione pari a 200 euro dall'IMU calcolata sui terreni agricoli nel caso vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • il terreno è situato nei comuni elencati nell'allegato 0A del decreto citato;
  • il terreno è posseduto o condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

Domanda: La detrazione di 200 euro si ripartisce nei vari comuni in cui il soggetto possiede i terreni in base al valore IMU degli stessi, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso? 

Risposta: Si ribadisce che il beneficio in questione si suddivide sulla base dei principi della Circolare 3/DF del 2012, tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di possesso.

Domanda: In caso di compagine dei comproprietari "mista", ossia con proprietari sia aventi che non aventi la qualifica di coltivatore diretto o IAP, la detrazione si ripartisce per intero tra i soli proprietari aventi i requisiti?

Risposta: Come già affermato il beneficio in questione deve essere applicato seguendo gli stessi criteri che regolano la “franchigia” di cui all'art. 13, comma 8-bis, del DL 201/2011, per cui la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola. In sintesi, se uno solo dei possessori ha i requisiti richiesti dalla legge, solo a quest’ultimo spetta per intero la detrazione.

Domanda: Nel caso di comuni parzialmente delimitati (con annotazione “PD”), la detrazione di 200 euro deve essere calcolata tenendo conto di tutti i terreni posseduti e coltivati dal coltivatore diretto o dallo IAP, ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del DL 201/2011?

Risposta: La detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona “svantaggiata” e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni. Occorre precisare che, pur applicando alla nuova detrazione gli stessi criteri di ripartizione previsti per la riduzione di cui all'art. 13, comma 8-bis, è chiaro che è necessario effettuare due conteggi distinti:

  • per l’applicazione della franchigia occorre prendere in considerazione il valore di tutti i terreni posseduti e condotti nel comune;
  • per l’applicazione, invece, della detrazione di 200 euro occorre avere riguardo esclusivamente ai terreni ricadenti nella zona “svantaggiata”.

Dichiarazione versamenti e rimborsi

Domanda: Si chiede di sapere se deve essere presentata la dichiarazione IMU per i terreni di cui al DL 4/2015. 

Risposta: La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. Detto obbligo non sussiste qualora il comune sia, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Tale evenienza si verifica sicuramente nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al comune.

Domanda: La legge di conversione del DL 4/2015 ha inserito il comma 5-bis nell’art. 1, secondo cui i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del DL 66/2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. Si chiede se il rimborso spetti anche nel caso in cui il contribuente possiede un terreno ubicato in un comune che:

  • fino al 2013, sulla base della circolare n. 9 del 1993, era imponibile;
  • per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal DM 28 novembre 2014, continua ad essere imponibile;
  • a seguito del DL 4/2015 è divenuto esente.

Risposta: al quesito si deve dare risposta affermativa atteso che il comma 3 dello stesso art. 1 del DL 4/2015 prevede espressamente che “i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014”. Pertanto, ai fini del rimborso non incide la condizione dei terreni risalente al 2013.