Novità sui pagamenti e versamenti tracciabili delle ASD in pendenza di giudizio con l'Agenzia delle Entrate


Con la risoluzione 45/E del 6 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti per i casi ancora pendenti in giudizio a proposito di associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

Queste, si ricorda, hanno l'obbligo di tracciare ogni movimentazione di denaro ai sensi dell'art. 25 c. 5 della legge 133/1999: la norma, però, prima della legge di stabilità 2015, disponeva che il tetto massimo degli importi che potevano essere non tracciati era di euro 516,45, soglia successivamente innalzata a decorrere dal 1° gennaio 2015 a 999,99 euro (art.1 c.713 legge 190/2014), come per le transazioni finanziarie, con la citata legge di stabilità; per importi, invece, pari o superiori a euro 516,46 (ora 1.000) era (ed è) necessario effettuare movimentazioni di denaro tracciabili, sia da parte della ASD sia delle persone fisiche o enti che fanno versamenti in loro favore.

Si ricorda, inoltre, che in caso di erogazioni liberali la movimentazione di denaro deve essere sempre tracciabile ai fini della possibilità di usufruire delle agevolazioni previste in capo al soggetto erogante.

Date tali premesse, l'Agenzia ha invitato gli Uffici, per i casi pendenti in giudizio di ASD che rischiano la decadenza dal regime agevolato 398 e l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 4 c. 3 del DM del Ministro delle finanze n.473 del 26 novembre 1999 in relazione:

  • a) al disconoscimento del beneficio dell’esenzione dall’IRPEF previsto dall’art. 69 c.2 del TUIR, per i compensi, fino all’importo di 7.500,00 euro, corrisposti agli stessi dall’associazione nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi,
  • b) e al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante nel caso di somme percepite dall’ASD a titolo di sponsorizzazione,

a non perseguire più la pretesa, qualora venga ad esse contestata la movimentazione non tracciabile al pari e al di sopra del vecchio limite ed entro i 999,99 euro, salvi i casi in cui siano sostenibili altre questioni.