Lavoro

INPS – F.A.Q. ISEE


Sono disponibili le risposte alle domande più frequenti, pervenute nella prima fase di applicazione della disciplina, sul  nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Ne riportiamo qualcuna a titolo esemplificativo.

Domanda

Nucleo con almeno 3 figli, di genitori diversi, posso dare la maggiorazione della scale di equivalenza per almeno tre figli? Ad esempio: due soggetti, ciascuno con due figli avuti da precedente matrimonio, decidono di convivere. Ora il nucleo è composto dai conviventi e da quattro figli che però non sono “in comune”.

Risposta

No, la maggiorazione non spetta ad eccezione dei casi in cui i genitori dei minori siano fra loro sposati o che almeno un genitore abbia 3 figli.

Domanda

In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?

Risposta

Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell’ente erogatore il beneficio e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun compenso da parte INPS.

Domanda

Mi sono separato legalmente da mia moglie e i nostri due figli (di cui uno maggiorenne) sono entrambi residenti con me. Mia moglie risiede altrove. Ai fini della compilazione della DSU (in particolare per le prestazioni del diritto allo studio universitario) devono essere dichiarati anche i redditi e i beni mobiliari e immobiliari di mia moglie? Quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?”

Risposta

Ai genitori separati non si applica l’articolo 7 del DPCM n. 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

-  La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”), nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”;

-   La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice.

La stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

Domanda

Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come compente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?

Risposta

No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Domanda

Se ci sono dei figli che risultano nello stato di famiglia dei genitori (non si sono iscritti all'Aire) che hanno lavorato e/o che lavorano tutt'ora all'estero, per il concetto di residenza si fa riferimento alla materia fiscale pertanto se per i requisiti li posso considerare residente all'estero non lo inserisco nella DSU? Oppure visto che risultano ad oggi sempre nello stato di famiglia, a prescindere dal requisito di residenza fiscale, li deve inserire e di conseguenza dichiaro il reddito di lavoro dipendente all' estero (anche se non ha fatto denuncia dei redditi).

Risposta

Il nucleo del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, ne consegue che per il caso rappresentato i figli essendo presenti nello stato di famiglia vanno inseriti nel nucleo della DSU. Chiaramente il reddito dei figli prestato all'estero che non confluisce nel reddito complessivo dichiarato in Italia va inserito nel quadro FC4.

Domanda

Quadro B canone di locazione annuo si suppone che il contratto di locazione abbia più intestatari di cui alcuni non presenti tra i componenti nucleo del quadro A:

- Il canone annuo come lo indico?

- Inserisco il canone totale come da contratto o inserisco il canone totale da contratto rapportato al numero degli intestatari presenti nel nucleo (come si fa attualmente?)

Risposta

Se il contratto di locazione dell’immobile scelto come casa di abitazione del nucleo familiare è intestato a più soggetti:

-        Tutti i cointestati del contratto fanno parte del nucleo, l’importo da indicare sarà il totale del canone riferito all’abitazione;

-        Non tutti i cointestati del contratto fanno parte del nucleo, l’importo da indicare dovrà essere proporzionato alla quota di cui i componenti del nucleo sono titolari. Non è possibile quindi indicare quote di canone relative ad altri cointestatari del contratto, quando questi sono soggetti estranei al nucleo familiare.