Regime fiscale delle cambiali finanziarie e obbligazioni quotate
La circolare n. 4/E del 6 marzo dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime fiscale delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei project bond introdotte dai Decreti Crescita e Crescita-bis (rispettivamente il DL n. 83/2012 e DL n. 179/2012) con l'obiettivo di consentire anche alle società non quotate l'accesso alla raccolta del capitale di debito.
Addentriamoci, ora, nelle principali novità introdotte:
- deducibilità interessi passivi e obbligazioni quotate
- imposta sostitutiva sui project bond
Deducibilità degli interessi su cambiali finanziarie e obbligazioni quotate
Si estende l’area degli oneri finanziari - prima limitata agli interessi passivi relativi a obbligazioni e titoli similari emessi dai “grandi emittenti” – che sfuggono alla regola che ne subordina la deducibilità, per l’emittente, a un determinato livello del tasso di rendimento effettivo, calcolato al momento dell’emissione. Entrano, infatti, nel novero degli strumenti a cui non si applica questo “test” – sia le cambiali finanziarie sia le obbligazioni, negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi UE o di Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list.
Il vantaggio è sfruttabile anche per titoli non quotati, a condizione che:
- siano detenuti da investitori qualificati che non detengano, direttamente o indirettamente, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente
- il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
Condizioni che dovrebbero essere espressamente indicate sia nella delibera di emissione sia nel prospetto di offerta dei titoli emessi o in qualsiasi altro documento equivalente.
La società emittente deve acquisire una certificazione, scritta e in forma libera, nella quale il sottoscrittore - o il successivo acquirente - attesti di:
- essere un investitore qualificato
- di non possedere più del 2% del capitale sociale o del patrimonio della società emittente
- il beneficiario effettivo dei proventi dei titoli sia residente in Italia o in uno Stato o territorio che consente un adeguato scambio di informazioni
Cambiali finanziarie: con o senza bollo?
Le cambiali finanziarie dematerializzate sono esenti dall’imposta di bollo. Il tributo continua, invece, ad applicarsi, nella misura ordinaria dello 0,01%, per i titoli “cartacei”, così come è in ogni caso dovuta l’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela.