Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati
Per quanto riguarda i requisiti per il diritto, la misura e la durata della prestazione prevista dalla citata legge n. 402 del 1975, nulla è innovato.
Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare i seguenti requisiti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero.
Da quando decorre la prestazione?
- dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
- dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.
L’importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate per l’anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso, circolare n. 16 del 29 gennaio 2015).
La Circolare 106 illustra le modalità di trattazione delle domande con riferimento alle diverse situazioni del lavoratore.
In base alla nuova regolamentazione comunitaria, le prestazioni spettanti a carico delle istituzioni estere sono pagate direttamente al lavoratore dall’istituzione debitrice. Pertanto, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tale caso la prestazione rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite dall’Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione).
Nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell’Istituzione estera, le giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.
Prima di procedere alla liquidazione di una prestazione di disoccupazione per rimpatriati, è necessario verificare preventivamente che la persona disoccupata, proveniente da uno Stato che applica la normativa comunitaria, non rientri tra le categorie di lavoratori tutelati dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. In tale ultima ipotesi, andrà liquidata la prestazione prevista da detto articolo e attivata la procedura di richiesta del relativo rimborso.
Per gli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee l’art. 28bis, paragrafo 1, del “Regime applicabile agli altri Agenti delle Comunità Europee”, stabilisce che:
“1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee:
— che non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee,
— la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari,
— che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,
— e che risiede in uno stato membro delle Comunità,
beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione…” alle condizioni stabilite dal medesimo articolo.
Ai sensi dell’articolo sopracitato, inoltre, qualora l’ex agente possa avere diritto ad una prestazione di disoccupazione in base ad un regime previdenziale nazionale dello Stato membro di residenza, è tenuto a dichiararlo all’Istituzione comunitaria di appartenenza. In tale ipotesi, l'importo della prestazione erogato in base alla normativa nazionale viene dedotto – dal servizio competente dell’Istituzione di appartenenza - da quello spettante a carico del regime applicato dalle Comunità Europee.
Per beneficiare della prestazione di disoccupazione, l'ex agente deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato. Deve inoltre trasmettere ogni mese all'Istituzione a cui apparteneva, l’attestato, modulo CE-AATC, compilato dall’Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l’avvenuto adempimento degli obblighi sopra citati.
Per l’ex agente residente in Italia, le Strutture dell’Istituto sono tenute alla compilazione della sola parte B dell’attestato che riporta le informazioni relative al diritto alla prestazione di disoccupazione.