L'agevolazione "prima casa" si può mantenere anche con acquisto di nuovo immobile a titolo gratuito entro un anno dall'alienazione del vecchio
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 49/E dell'11 maggio 2015, ha chiarito nuovamente la propria posizione in materia di contenziosi ancora pendenti per il mantenimento dell'agevolazione "prima casa" sul nuovo immobile acquistato in proprietà a titolo gratuito, a seguito di tre recenti pronunce di Cassazione (sent. Cassazione n.16077 del 26 giugno 2013, sent. Cassazione n.26766 del 29 novembre 2013, sent. Cassazione n.5689 del 12 marzo 2014).
L'Agenzia, infatti, accogliendo l'interpretazione della Cassazione, ha cambiato il proprio orientamento, esattamente opposto nei precedenti documenti di prassi (Circolare 6/E del 26 gennaio 2001, risoluzione n.125/E del 3 aprile 2008 e Circolare 18/E del 29 maggio 2013) ormai decaduti a proposito di questo tema, ritenendo che "in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio".
A questo ha però aggiunto, citando l'ordinanza di Cassazione n.17151 del 29 luglio 2014, che occorre stipulare entro l'anno un nuovo acquisto e non dar corso ad un mero contratto preliminare.
Resta fermo, inoltre, l’ulteriore requisito dell’utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente come chiarito da ultimo con Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7338 del 10 aprile 2015.
L'Agenzia ha, pertanto, invitato i propri Uffici a desistere dalle pretese inerenti tali casi, salvo che da questi non si evincano altre questioni.