Diritto

Sanzioni per mancata comunicazione dell'indirizzo PEC all’Ufficio del Registro Imprese


La direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata d’intesa con quello della Giustizia il 29 aprile scorso, prevede che l’iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata è legittimamente attuata, solo se l’impresa risulta essere esclusiva titolare dell’indirizzo Pec comunicato, in quanto ciò costituisce requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche. La finalità della direttiva è quella di semplificare e ordinare la tenuta del registro delle imprese, concretizzando i programmi dell’Agenda digitale italiana.

Sarà l’Ufficio del Registro delle Imprese a verificare che l’indirizzo non sia stato assegnato ad altra impresa, in caso contrario, invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo, pena il rigetto dell’iscrizione.

L’ufficio, con cadenza bimestrale, provvede, inoltre, a verificare che le caselle siano attive e, qualora accerti l’inattività o riscontri che l’indirizzo Pec non sia univocamente riconducibile alla sola impresa interessata, invita la stessa a presentare domanda di iscrizione per un nuovo indirizzo Pec entro 10 giorni. Decorso questo termine, provvede a cancellare l’indirizzo, ai sensi dell’art. 2191 c.c., dandone comunicazione alle pubbliche amministrazioni che gestiscono i pubblici elenchi, perché queste adottino i provvedimenti di competenza.

Qualora un’impresa presenti una domanda di iscrizione, essa viene sospesa per

  • 45 giorni, se si tratta di impresa individuale,
  • 3 mesi, se si tratta di società,

nel caso in cui l’impresa non abbia provveduto a dotarsi e comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, anche a seguito delle cancellazioni effettuate dall’Ufficio del registro.

La mancata comunicazione all’Ufficio dell’indirizzo di posta elettronica certificata entro tali termini, costituisce omessa comunicazione di atti e notizie nel registro delle imprese e comporta il rigetto dell’istanza, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste agli artt. 2194 c.c. per le imprese individuali e 2630 c.c. per le società.