FAQ sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
L'Enea, ente che gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico sul patrimonio edilizio, ha pubblicato sul proprio sito una raccolta di domande frequenti ricevute negli anni ed aggiornate al 30 aprile 2015, a cui gli esperti hanno fornito le relative risposte.
Si ricorda che, le agevolazioni fiscali in oggetto sono rivolte alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e consistono in detrazioni IRPEF o IRES pari al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 da parte di contribuenti persone fisiche o giuridiche che possiedano o detengano il bene immobile. Gli interventi che beneficiano delle agevolazioni sono i seguenti:
- opere che comportino la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio;
- opere che migliorino le prestazioni termiche dell’involucro dell’edificio (coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti, etc.);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizazzione invernale.
FAQ
D. Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
R. I soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con tributi pagati, se dovuti. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
D. La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R. La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori. Tale collaudo può essere esplicitato anche dalla ditta che ha eseguito i lavori.
D. L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? E il 55-65% da detrarre è comprensivo di IVA?
R. Dal 1° gennaio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia, nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa, per quanto riguarda la prestazione di servizi l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell'importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo l'aliquota è al 22%. Qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende.
D. Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
R. Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa.
D. Ho completato alcuni lavori di riqualificazione lo scorso anno e sono in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Ho però dimenticato di inviare all'Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Ho perso il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 55-65%? Non c'è modo di sanare l'omissione?
R. Ai sensi dell'art. 2 del DL 16/2012 "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ("la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso" Circolare 38/E 2012);
- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del DLgs 471/1997
Pertanto, a titolo di esemio, dal 1 ottobre 2013, non sono più “sanabili” interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012.