Fisco

Circolare 15/E e split payment: chiarimenti su rimborsi e sanzioni


In data 13 aprile 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 15/E, recante chiarimenti in materia di split payment, di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972.

Il meccanismo detto anche "scissione dei pagamenti", introdotto dall'art.1 comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità, prevede che, in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, queste ultime versano direttamente all'Erario l'Iva addebitata in fattura dai fornitori. 

Rimborsi

I fornitori della pa, a seguito dell'introduzione dello split payment, addebitano l'imposta al committente/cessionario ma senza inserirla in liquidazione periodica e senza incassarla, con la possibile conseguenza di un'eccedenza di Iva detraibile.

Prevedendo tali risvolti, la Legge di Stabilità 2015 ha modificato l'art.30 del DPR 633/1972, inserendo le operazioni soggette a split payment nel caso a) dell'articolo suddetto, ossia tra i casi di diritto al rimborso Iva in seguito a calcolo dell'aliquota media. In sostanza, il fornitore avrà diritto al rimborso Iva annuale o infrannuale (eccedenza di importo superiore a 2.582 Euro) quando l'aliquota media delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento è inferiore a quella dell'Iva sugli acquisti ed importazioni. Nella fattispecie le operazioni da split payment si considerano ad aliquota 0.

Di per sè, dunque, l'effettuazione delle operazioni in oggetto non costituisce un presupposto sufficiente e autonomo per la richiesta dell'Iva a rimborso.

Occorre, inoltre, sottolineare che il decreto MEF del 23 gennaio 2015 (decreto attuativo dello split payment), come modificato dal decreto MEF del 20 febbraio 2015, ha disposto che i soggetti passivi di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972 rientrano nei casi di erogazione dei rimborsi Iva in via prioritaria (art.38-bis, comma 10 DPR 633/1972), a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre 2015.

Il rimborso prioritario non può comunque eccedere l'ammontare dell'Iva applicata in rivalsa nelle operazioni da split payment effettuate nel periodo in cui si è formata l'eccedenza d'imposta detraibile e di cui viene richiesto il rimborso. E' possibile, dunque, che solo una parte dell'Iva richiesta a rimborso sia soggetta ad esecuzione prioritaria.

Efficacia temporale e sanzioni

Il meccanismo dello split payment si applica alle fatture emesse nei confronti della pa a partire dal 1°gennaio 2015 e la cui esigibilità d'imposta è successiva a tale data. L'esigibilità si manifesta in sede di pagamento da parte della pa committente/cessionaria dell'acquisto del bene o della prestazione di servizi.

Il meccanismo non si applica, dunque, ai pagamenti effattuati nel 2015 ma in relazione a fatture emesse entro il 31 dicembre 2014.

In caso di omissione dell'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" sulla fattura, il fornitore è sottoposto a sanzione amministrativa di cui all'art.9, comma 1 del DLgs 471/1997. Le sanzioni non si applicano alle violazioni commesse entro il 13 aprile (data di pubblicazione della circolare in oggetto), sempre che l'imposta sia stata assolta.