Importazione temporanea di mezzi di trasporto da Paesi Extra-UE
Le dogane chiariscono, con nota n°31094 dell’11 marzo 2015, il testo del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/234 del 13 febbraio 2015, deliberato dalla Commissione, recante modifica all’art. 561, paragrafo 2, del Regolamento n.2454/93: tali disposizioni disciplinano l’esonero totale dall’applicazione dei dazi in occasione dell’importazione temporanea di mezzi di trasporto immatricolati in Paesi terzi, destinati ad essere utilizzati da persone fisiche residenti all’interno del territorio comunitario.
L’articolo 561 in commento disciplina la possibilità di importare temporaneamente all’interno dei confini comunitari un mezzo di trasporto, messo a disposizione per motivi commerciali o privati da un soggetto residente in un Paese Extra-ue (datore di lavoro) e utilizzato da una persona fisica residente in un Paese membro (dipendente); onde evitare abusi nell’applicazione del suddetto esonero dai dazi all’importazione, il paragrafo 2, dell’art. 561 del Regolamento n. 2454/93 viene sostituito dall’art.1 del Regolamento di esecuzione 2015/234, il quale introduce i seguenti vincoli:
- Il datore di lavoro dovrà essere proprietario, locatario o affittuario del mezzo di trasporto, dato in uso al dipendente;
- Il dipendente potrà utilizzare il mezzo di trasporto a fini privati esclusivamente per percorrere il tragitto casa-lavoro oppure per svolgere la mansione prevista dal proprio contratto di lavoro.
Con l’intento di attuare le restrizioni introdotte dal Regolamento di esecuzione comunitario, le dogane invitano i propri uffici a richiedere la presentazione di una copia del contratto di lavoro, dal quale compaia l’utilizzo privato del mezzo di trasporto, all’atto del rilascio dell’autorizzazione al regime di ammissione temporanea.
Le modifiche in argomento sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri con decorrenza dal 1° maggio 2015 (art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/234).