Fisco

Circolare 16/E - Chiarimenti in materia di imposta di bollo assolta in modo virtuale (PARTE IV)


La Circolare 16/E del 14 aprile 2015 fornisce, infine, chiarimenti in merito alle sanzioni nelle ipotesi di:

  • mancato o ritardato versamento di una o più rate;
  • omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.

Sanzioni applicabili

Con la riforma delle sanzioni del 1997, l’art. 5 del d.lgs. 473/1997 ha sostituito l’articolo 25 e abrogato l'art.29 del DPR 642/1972, prevedendo una sanzione amministrativa

  • dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta in caso di mancata corresponsione, in tutto o in parte, dell’imposta di bollo.

L’art.13 del d.lgs. 471/1997 ha previsto, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa

  • pari al 30% dell’importo non versato nel caso di omessi, o insufficienti, o ritardati versamenti dell’imposta.

In base a ciò, diventa necessario distinguere i diversi ambiti applicativi delle norme e delle sanzioni irrogabili.

Si applica la riduzione della sanzione prevista dal c.1, secondo periodo, dello stesso art.13 del d.lgs. 471/1997 per il versamento effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni.

Si applica, inoltre:

  • la sanzione stabilita dall’art.25, c.3, del DPR 642/1972 nella misura dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, per la violazione dell’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero contestualmente alla rinuncia.

L’attuale formulazione della norma suddetta non prevede espressamente la sanzione in caso di tardiva presentazione della dichiarazione di conguaglio, facendo ricomprendere la fattispecie nell’ambito della violazione di omessa dichiarazione.

Il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 c.1, lett.c) del d.lgs. 472/1997 assume carattere generale ed è applicabile anche nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, pertanto:

  • la sanzione prevista dal c.3 dell'art.25 del DPR 642/1972 è ridotta ad 1/10 del minimo edittale, qualora la dichiarazione venga presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.

Se il ritardo nella presentazione della dichiarazione di conguaglio determina anche un tardivo o insufficiente versamento, si configurerà anche un'altra ipotesi autonomamente assoggettabile a sanzione.

L'istituto del ravvedimento è applicabile anche nelle ipotesi di violazioni concernenti il versamento dell'imposta:

  1. violazione dei termini di versamento relativi a ciascuna rata bimestrale come previsto dall'atto di liquidazione;
  2. violazione dei termini di versamento dell'acconto.

Modalità di irrogazione delle sanzioni

Qualora l'Ufficio si avvalga della modalità di irrogazione immediata delle sanzioni, così come previsto dall'art.17 c.3 del d.lgs. 472/1997 in caso di omessotardivo, o insufficiente pagamento del tributo, non provvede a notificare un apposito atto al contribuente, ma iscrive direttamente a ruolo il tributo, insieme con le sanzioni e gli interessi dovuti, avendo già comunicato a questi l'ammontare dell'imposta liquidata provvisoriamente o definitivamente, in rate, mediante avviso di liquidazione già notificato precedentemente. Nelle avvertenze dell'avviso, infatti, ciò è riportato espressamente e, in tal caso, non è possibile applicare la definizione agevolata prevista dal comma 2 e nel c.3 dell'art.16 dello stesso decreto.

In caso di sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, trattandosi di sanzioni collegate ad un tributo, le stesse vengono irrogate ai sensi dell'art.17 c.1 del d.lgs. 472/1997.