Fisco

ZFU: istruzioni per l'utilizzo delle agevolazioni (Risoluzione 36/E)


In data 3 aprile 2015 è stata pubblicata la Risoluzione 36/E dell'Agenzia delle entrate, in materia di applicabilità delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le Zone Franche Urbane (ZFU).

Le agevolazioni previste consistono in esenzioni da:

  • IRES/IRPEF (sul reddito prodotto nella ZFU)
  • IMU (per gli immobili posseduti e siti nei comuni appartenenti alla ZFU in cui l'impresa svolge la propria attività economica)
  • IRAP (sul valore della produzione netta generato nella ZFU)
  • Contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente

di cui l'impresa fruisce attraverso la riduzione dei versamenti dovuti (imposte e contributi per cui l'impresa beneficia di esenzione), tramite utilizzo dei relativi crediti in compensazione. 

Il metodo dello scomputo tramite modello di versamento F24, ai sensi dell'art.17 del DLgs 241/1997, permette di monitorare il rispetto delle soglie di esenzione previste; ai sensi del Decreto 10 aprile 2013 del Ministero dello Sviluppo economico, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane dell’Obiettivo Convergenza, nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, infatti, ciascun soggetto può beneficiare delle esenzioni fino ad un massimo di 200.000 euro (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada). Tale limite va considerato nell'arco di tre esercizi finanziari e tenendo in considerazione anche altri eventuali crediti concessi all’impresa a titolo di “de minimis”.

In particolare, l'amministrazione finanziaria chiarisce che, per l'utilizzo in compensazione delle somme di cui sopra, per importi superiori a 15.000 euro, non è prevista l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi di riferimento.

Le compensazioni in questione, infatti, sono di tipo verticale (recupero di debiti di un'imposta con crediti della medesima imposta), a cui non si applica l'obbligo di apposizione del visto di cui all'art.1 comma 574, della legge 147/2013.

Allo stesso modo, il divieto previsto dall'art. 31 comma 1 del Dl 78/2010, secondo cui, in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro e scaduti, non si possono utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24, non si applica alle compensazioni di tipo verticale e comunque alle agevolazioni concesse tramite crediti d'imposta. 

Non si applica il limite di 250.000 euro previsto per i crediti agevolativi da utilizzare nel quadro RU, in quanto le agevolazioni per le ZFU trovano propria apposita indicazione nel quadro RS dell'UNICO. Non si applica il limite generale di 700.000 euro, di cui all'art.34 della legge 388/2000.