Circolare 17/E - Chiarimenti sulla detraibilità IRPEF delle spese per gli immobili (PARTE I)
L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 17/E del 24 aprile 2015, ha chiarito alcuni aspetti circa la detraibilità delle spese sull'IRPEF su questioni poste dal Coordinamento Nazionale dei CAF e da altri soggetti. Affrontiamo in questo articolo quelli concernenti le spese per gli immobili.
Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario in caso di ristrutturazione edilizia
Un contribuente ha richiesto se è possibile fruire dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento. L’art. 16-bis c.1 del TUIR consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni di legge (art.16-bis c.9 del TUIR, Decreto Interministeriale 41/1998 attuativo dell'art.1 della legge 449/1997, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia) e del requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa, sarà titolare della detrazione, sostiene l'Agenzia, il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa.
Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi
Alla richiesta di un contribuente circa l'utilizzabilità di una nuova detrazione per interventi edilizi (50% sull'IRPEF per un plafond massimo di 96.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2015) iniziati nel 2014 e da terminare nel 2015, dopo aver già usufruito della stessa per un intervento autonomo dal 2008 al 2013, l'Agenzia ha risposto positivamente, purché gli interventi siano autonomi e non consistano in una mera prosecuzione dei vecchi lavori, dato che l'art.16-bis del TUIR non prevede il trascorrere di un periodo minimo di tempo per usufruire nuovamente della detrazione.
Trasferimento "mortis causa" e rate residue della detrazione
Alla richiesta di un erede circa la possibilità di continuare ad usufruire della detrazione per interventi edilizi della quale aveva già cominciato ad usufruire il "de cuius", anche in caso di cessione dell'immobile a titolo di comodato o locazione, l'Agenzia ha risposto negativamente, sostenendo che l'art.16-bis, come aveva già evidenziato il contribuente, sostiene che gli eredi devono continuare a conservare la detenzione materiale ed immediata dell'immobile per tutti gli anni di competenza delle rate della detrazione, anche indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno adibito l'immobile ad abitazione principale; ma, come hanno precisato prima la Circolare 24/E del 10 giugno 2004 e poi la Circolare 20/E del 13 maggio 2011 (par. 2.2), per "detenzione materiale ed immediata" si intende "immediata disponibilità" dell'immobile e tale condizione non può più sussistere con i contratti di locazione e comodato.
Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio
Alla richiesta di un contribuente di chiarire se l’eventuale contributo per le spese di alloggio erogato dall’ex coniuge a seguito di sentenza di separazione possa essere dedotto dal reddito complessivo dell’erogante, anche se pagato in sostituzione dell’assegno di mantenimento, l'Agenzia ha risposto che "la recente sentenza di Cassazione n.13029 del 2013 ha ammesso la deducibilità delle “spese afferenti all’immobile di abitazione della moglie e del figlio” che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento dell’autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale; [...] nel ritenere sussistenti i presupposti per la deducibilità dal reddito complessivo delle spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio a titolo di assegno di mantenimento, in base all’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, ha altresì evidenziato che nel caso esaminato tale contributo per la casa è “periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur ‘per relationem’ a quanto risulta da elementi certi e conoscibili”. L'Agenzia, pertanto, ha riconosciuto l'equiparazione di tali spese a quelle dell'assegno di mantenimento per ex coniuge e figli, ricordando, in aggiunta, che la deducibilità di queste è limitata alla metà delle stesse (ex art. 3 del DPR n. 42 del 1988).