E’ possibile utilizzare un’unica dichiarazione d’intento per diverse operazioni doganali
Come noto, con l’entrata in vigore dell’art. 20 del D.Lgs. n.175/2014 sono state apportate sostanziali modifiche alla comunicazione delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate, invertendo l’onere dell’adempimento dal fornitore all’esportatore abituale: i soggetti che intendono avvalersi della possibilità di effettuare acquisti o importazioni di beni senza l'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 8, co.1, let. c), del DPR 633/1972, dovranno preventivamente trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione d'intento e fornire alla controparte (fornitore soggetto passivo nazionale o dogana) copia della predetta dichiarazione con la relativa ricevuta di presentazione.
L’art. 20 del Decreto semplificazioni, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, ha inoltre previsto che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento (entro 120 gg dall’entrata in vigore dello stesso), affinché gli uffici delle Dogane possano effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni a loro presentate, esonerando il contribuente dalla consegna della copia cartacea della suddetta dichiarazione e della relativa ricevuta d’invio (sul medesimo argomento "Importazioni di beni: le dogane chiariscono quale valore indicare nella dichiarazione d'intento").
La Risoluzione n.38/E del 13 aprile 2015 chiarisce che l’introduzione della nuova procedura di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento e la condivisione con le Dogane della banca dati delle lettere d’intento comunicate all’Agenzia delle entrate, consentono di ritenere superati i precedenti orientamenti interpretativi forniti dall’Amministrazione finanziaria, secondo i quali l’esportatore abituale era tenuta a presentare in dogana una dichiarazione d’intento per ogni singola operazione d’importazione, vista la necessità di dover effettuare i controlli su ciascuna operazione doganale (Risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985).
Con la Risoluzione n.38/E/2015 viene perciò introdotta la possibilità di utilizzare un’unica dichiarazione d’intento riguardante una serie di operazioni doganali d’importazione, a condizione che le suddette operazioni non superino un determinato ammontare nell’anno di riferimento: a tal proposito l’Agenzia delle Entrate comunica che nei prossimi giorni saranno adeguate le istruzioni, il modello e le relative specifiche tecniche.
Come per gli acquisti di beni/servizi da fornitori/prestatori nazionali, anche per le operazioni d’importazione gli esportatori potranno compilare il “campo 2 – operazioni fino a concorrenza di euro” del nuovo modello della dichiarazione d’intento, o in alternativa il “campo 1 – una sola operazione per un importo fino a euro”, già previsto in precedenza.