Lavoro

Convenzione tra INPS e INAIL per il pagamento delle indennità nei casi di dubbia competenza


La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento dei ruoli dei due istituti:

- all'INAIL compete l’accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l’occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l’evento lesivo come professionale;

- all'INPS compete, nell’ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l’individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l’eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall’Inail, nonché la valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell’Inail.

L’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia o il certificato dell’assicurato, fino alla presa in carico del caso da parte dell’Istituto competente, avviene con modalità diverse a seconda dell’Ente erogatore:

- nel caso in cui si tratti dell’Inail, la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. La predetta misura percentuale può essere variata su richiesta dell’Inps, previo accordo tra i due Istituti;

- nel caso in cui si tratta dell’Inps, l’erogazione della prestazione economica risulta pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.

Le partite creditorie e debitorie tra i due Istituti saranno regolate con cadenza almeno annuale.

La nuova Convenzione ha durata triennale e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione avvenuta in data 15 dicembre 2014.