Importo massimo del trattamento di pensione nel sistema misto e novità in materia di pensione anticipata
Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo
“A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»”.
Destinatari
Soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.
Metodo di calcolo
La norma prevede che sia effettuato un doppio calcolo e l'importo più basso determinato dal raffronto tra i due metodi di calcolo sarà messo in pagamento.
Vediamo in cosa consiste il doppio calcolo:
a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
b. pensione calcolata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Al riguardo, l’anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari “all’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.
Il doppio calcolo si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 01/01/2015, pertanto le sedi provvederanno d'ufficio ad effettuare i ricalcoli procedendo al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data.
Riduzione percentuale della pensione anticipata
Come è noto la Riforma Fornero aveva previsto, a decorrere dal 01/01/2012, delle riduzioni percentuali per coloro che accedessero alla pensione anticipata nel regime misto con un'età inferiore a 62 anni. Tali riduzioni consistevano in 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e, 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non fosse stata intera si sarebbe applicata una riduzione percentuale proporzionale al numero di mesi.
Tali riduzioni non erano previste per i lavoratori precoci, ossia coloro che avessero maturato il requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31/12/2017, qualora l'anzianità contributiva derivasse esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro.
Cosa cambia...
Con l'art. 1, comma 113, della legge 190 del 2014, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, le riduzioni previste dalla Riforma Fornero non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti entro fine 2017, qualunque sia la natura dei contributi versati e anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale data.
Coloro che invece sono in pensione anticipata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015, continuano ad applicare le vecchie regole, con la decurtazione da Riforma Fornero, ad eccezione dei lavoratori precoci.
L'INPS precisa inoltre che coloro che fino al 2015 hanno continuato a svolgere attività lavorativa per non subire la riduzione prevista dalla Riforma Fornero, pur avendo maturato il requisito contributivo ma non quello di età, dal primo gennaio 2015 possono accedere alla pensione anticipata piena, in applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione.