Circolare 13/E - Contributo 5 per mille 2015 e anni successivi: aspetti generali ed enti ammessi (Parte I)
Aspetti generali
Con la Circolare 13/E del 26 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha esposto alcuni chiarimenti in materia di accesso al 5 per mille da parte del Terzo settore, sottolineando la novità prevista dall'art.1 c.154 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), concernente la trasformazione del contributo da beneficio provvisorio a forma stabile di finanziamento per settori di rilevanza sociale.
Il suddetto comma della legge di stabilità:
- autorizza la spesa di 500 milioni di euro per la devoluzione del 5 per mille, prevedendo che le “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”;
- stabilisce che rimangono invariate:
- modalità di accesso,
- tipologie dei soggetti beneficiari,
- finalità,
- modalità di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti ammessi o esclusi,
- modalità di erogazione delle somme attribuite;
- statuisce che i termini stabiliti nel DPCM del 23 aprile 2010 sono rideterminati nell’anno con riferimento a ciascun esercizio finanziario;
- introduce una novità in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite, rinviando ad un apposito decreto, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”.
Le istruzioni emanate dalla presente circolare varranno, salvo norme future, dal 2015 e per tutti gli anni a venire.
Sono fatti salvi, inoltre, i chiarimenti della:
- Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011,
- Circolare n.10/E del 20 marzo 2012,
- Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013,
fatta eccezione per quanto precisato in materia di rendicontazione.
Enti ammessi al 5 per mille
- Associazioni sportive dilettantistiche, con la precisazione dei seguenti requisiti:
- costituzione ai sensi dell'art.90 della legge 289/2002;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
- ONLUS, compresa la nuova tipologia ammessa all'iscrizione all'Anagrafe unica, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11-bis, che racchiude gli enti che svolgono attività di “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”;
- Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- Associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014, e inserite nell’elenco tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (per approfondire la questione vedi news Directio del 25 febbraio 2015);
- Cooperative sociali, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali;
- Associazioni e Fondazioni, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS elencati all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.