Determina ANAC: rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore
L’art. 33, 3-bis del Dlgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) relativo alle modalità in cui i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere nelle gare d’appalto, come modificato dal Dl 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, per effetto della novella di cui all'art. 23-bis della legge 11 agosto 2014, n.114, si applica alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per i servizi e le forniture e alle gare bandite dal 1° luglio 2015 per i lavori. In forza del comma 3, inoltre, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
A proposito dell’art. 33, 3-bis, così novellato, l’Autorità Anticorruzione, con la Determina del 25 febbraio, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sorti intorno ai rapporti tra stazione unica appaltante (SUA) e soggetto aggregatore (centrale unica di committenza). In sostanza, l’Autorità ha precisato la relazione sussistente tra l'adempimento dell'obbligo prescritto dall'art. 33, comma 3-bis del Codice e l'adesione alla SUA, quando già istituita, fornendo risposte circa la possibilità per i comuni di assegnare, convenzionandosi tra loro, le funzioni di centrali di committenza alla SUA già individuata nel provveditorato per le opere pubbliche, adempiendo, in tal modo, anche all'obbligo di cui all'art. 33, comma 3-bis del Codice. Vi è quindi secondo l’interpretazione offerta dall’Autorità, la facoltà per i Comuni, per le loro associazioni, unioni e consorzi, di avvalersi dei provveditorati al fine di dar vita alla SUA di cui all'art. 13, legge n. 136/2010. Tale facoltà è confermata, dice l’Autorità, “dallo stesso art. 2, comma 1, d.p.c.m. 30 giugno 2011, che riconosce la possibilità di avvalersi del disposto di cui all'art. 33, comma 3, e, quindi, di affidare al provveditorato le funzioni di SUA, a tutti i soggetti legittimati a costituire una SUA (le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, ecc.)”.
Nozione di soggetto aggregatore
La nozione di soggetto aggregatore, in ordine alla sua funzione, ha alla base quella di centrale di committenza, costituendo la prima una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza "qualificata" ed "abilitata" (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'A.N.AC. e successiva iscrizione nell'apposito elenco). Pertanto, secondo l’Autorità, si può ritenere che il soggetto aggregatore sia una centrale di committenza. Pertanto, certamente, per i lavori, rispettando quanto previsto dal citato art. 33, comma 3-bis, è lecito, mediante una unione di Comuni o un accordo consortile tra più Comuni, conferire le funzioni di stazione appaltante al provveditorato, eventualmente già individuato, che agisca come SUA. Possibilità questa prevista dallo stesso art. 33, 3-bis, quando parla di “competenti uffici” (intendendo per essi sia gli uffici di uno dei Comuni, individuato quale capo-fila nell'accordo consortile, sia l'ufficio della Provincia competente sia il provveditorato, al quale la competenza è affidata dal richiamato comma 3), dei quali possono avvalersi i Comuni, nell'ambito dell'unione o attraverso la costituzione di apposito accordo consortile (anche mediante stipula di apposita convenzione).
I chiarimenti dell'Autorità
Tutto ciò detto, l’Autorità chiarisce che, secondo la nuova disposizione di cui all’art. 33, 3-bis:
- essa può applicarsi indistintamente a tutti i Comuni, esclusi quelli capoluogo di provincia;
- i Comuni possono valersi dell’ente provincia in qualità di stazione appaltante;
- non è più prevista l'esclusione dall'obbligo di centralizzazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al comma 8, secondo periodo, e comma 11, secondo periodo, dell'art. 125 del Codice (affidamenti di importo inferiore a euro 40.000).
Sono definite, mediante Dpcm,le modalità per favorire l'istituzione, a livello regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti, per garantire la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
Il numero complessivo dei soggetti aggregatori, presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35, secondo l'art. 9, comma 5, Dl 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Peraltro, non è più necessario, essendo eliminata la relativa disposizione normativa, che l’unione dei Comuni o gli accordi consortili ricadano obbligatoriamente nel medesimo territorio provinciale. La disposizione di cui all’art. 33, 3-bis, in virtù dell’art. 206, si applica ai settori ordinari e ai settori speciali, nonché, per effetto dell’art. 142, comma 3, del Codice, anche “alle concessioni di lavori pubblici, nonchè agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici”, considerando che non esiste alcuna deroga normativa all’applicazione, in tal senso, delle disposizioni contenute all’art. 33.