Diritto

Cassazione: liquidazione del socio fallito, nella società di persone


Con la sentenza del 18 marzo 2015 n. 5449, la Corte di Cassazione ha preso in esame il caso di un socio decaduto di diritto, ai sensi dell'art.2288 c.c., da una società alberghiera, in quanto dichiarato precedentemente fallito in un'altra società e personalmente.

La Suprema Corte, confermando la sentenza di appello, ha respinto il ricorso, esperito per violazione e falsa applicazione di norme, del socio che aveva richiesto l'invalidazione della delibera di esclusione e di quella di trasformazione della società da S.n.c. a S.p.a e il controricorso della società. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la Corte d'Appello di Napoli aveva già correttamente applicato il principio secondo il quale all'interno di una società di persone, ai fini della liquidazione della quota del socio escluso, non è possibile fare riferimento all'ultimo bilancio di esercizio o comunque ai criteri di redazione dello stesso (possibilità, invece, letteralmente prevista per le società di capitali ai sensi dell'art.2437 c.c. "ante" riforma 2003), ma alla consistenza effettiva del patrimonio sociale al momento dell'uscita del socio.

Il valore preso ai fini della determinazione dell'effettiva consistenza è pertanto ravvisabile nell'avviamento, in quanto, definibile, secondo la Corte, come "probabilità, fondata su elementi presenti o passati, ma proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti".