DIS-COLL, ASDI e Contratto di ricollocazione
DIS‐COLL
In via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata DIS‐COLL.
Soggetti interessati
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo che da diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
Soggetti esclusi
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amministratori e sindaci
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pensionati
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titolari di partita IVA
Calcolo e misura
La DIS‐COLL e' rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1 del presente Decreto, relativo all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
La DIS‐COLL, rapportata al reddito medio mensile e' pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS‐COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS‐COLL non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015.
La DIS‐COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Durata
La DIS‐COLL e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS‐COLL non puo' in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
Per i periodi di fruizione della DIS‐COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Come richiederla?
Presentando apposita domanda all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Da quando spetta?
La DIS‐COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L'erogazione della DIS‐COLL e' condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
Cosa accade se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato?
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS‐COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS‐COLL e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Al termine di un periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Cosa accade se il lavoratore svolge attività di lavoro autonomo?
Il beneficiario di DIS‐COLL che intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di trarne.
Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS‐COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS‐COLL e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a restituire la DIS‐COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Assegno di disoccupazione ‐ ASDI
A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI che abbiano fruito di questa indennità per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in eta' prossima al pensionamento.
Misura ed erogazione
L'ASDI e' erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed e' pari al 75 per cento dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L'ammontare di cui al periodo precedente e' incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.
Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.
La corresponsione dell'ASDI e' condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato,redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilita' a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte e' obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
Con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente, sono definiti:
a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI;
b) l'individuazione di criteri di priorita' nell'accesso;
c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore comunque nel limite di un importo massimo;
d) i limiti ed i criteri di cumulabilita' dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI;
e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;
f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS;
g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;
h) le modalita' di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
Contratto di ricollocazione
Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione. Il soggetto dovrà effettuare la procedura di definizione del profilo personale di occupabilita'. Successivamente, al soggetto e' riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati.
Il contratto di ricollocazione prevede:
a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
c) il diritto‐dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
L'ammontare della dote individuale e' proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilita' e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto.
Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro pervenuta in seguito all'attivita' di accompagnamento attivo al lavoro.
Il soggetto decade altresi' in caso di perdita dello stato di disoccupazione.