Fisco

Chiarimenti sul 730 precompilato: Chi può accedere e come?


In data 23 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti e risposte in merito al 730 precompilato, introdotto dal DLgs 175/2014 (Decreto Semplificazioni).

Destinatari

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile, dal 15 aprile 2015, alle persone fisiche in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

  • nel periodo d'imposta 2014 hanno percepito reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 lettere a), c), c-bis), d), g), i) ed l) del TUIR e che hanno, dunque, ricevuto nel 2015 la Certificazione Unica dei redditi;
  • nel periodo d'imposta 2013 hanno presentato il modello 730 o l'Unico PF o l'Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il 730.

Sono, quindi, esclusi i seguenti soggetti: 

  • nel 2014 hanno partita Iva attiva almeno per un giorno (ad eccezione dei produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art34, comma 6 del DPR 633/1972)
  • sono deceduti alla data di elaborazione del 730 precompilato;
  • sono minori o legalmente incapaci

Contenuto del 730 precompilato

Il modello conterrà, oltre al 730 dell'anno precedente, un foglio informativo relativo ai dati in possesso dell'Agenzia alla data di elaborazione (appositi simboli indicano se tali dati sono stati inseriti nella dichiarazione ed in quale misura), nonchè l'esito della dichiarazione (credito o debito).

I dati del foglio informativo provengono da:

  • Certificazione Unica (sono riportati oltre a redditi e ritenute subite anche i dati dei familiari a carico e degli oneri detraibili riconosciuti dal sostituto d'imposta);
  • soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici, enti previdenziali (quote deducibili o detraibili di interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, fatta eccezione per quelli legati a forme pensionistiche complementari);
  • dati provenienti dalla dichiarazione dell'anno precedente (eccedenze d'imposta, residui dei crediti, rate annuali detraibili relativamente ad oneri assunti negli anni precedenti e rateizzabili, quali le spese di recupero del patrimonio edilizio, nonchè dati relativi a terreni e fabbricati integrati con le variazioni 2014 rilevate dalla banca dati catastale).

L'esito della liquidazione della dichiarazione non è disponibile nel caso in cui, in sede di elaborazione del 730 precompilato, l'Agenzia non fosse a conoscenza di dati essenziali che il contribuente dovrà integrare (ad esempio il codice di utilizzo di un immobile acquisito nel 2014).

Modalità di accesso al 730 precompilato

Accesso diretto da parte del contribuente: deve iscriversi a Fisconline (area autenticata del sito dell'Agenzia) registrandosi sul sito stesso (si precisa che una parte del PIN verrà inviata al domicilio tramite posta), fisicamente presso gli uffici o per via telefonica. Altra possibilità è quella di accedere tramite il sito dell'INPS, se si è registrati all'area riservata. Per maggiori informazioni vedi il link "Info e Assistenza - 730 precompilato" messo a disposizione dall'amministrazione finanziaria.

Accesso tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato.

FASE 1: il contribuente rilascia all'intermediario apposita delega con annessa copia di documento d'identità. La delega deve contenere obbligatoriamente:

  • codice fiscale del contribuente;
  • anno d'imposta cui si riferisce il 730 precompilato (la delega vale una sola annualità);
  • riferimento all'accesso anche al foglio informativo 

FASE 2: sostituti, CAF e professionisti sono tenuti ad annotare giornalmente in apposito registro (cartaceo o elettronico) le deleghe acquisite, ordinate progressivamente. Il registro deve contenere oltre al numero, la data delle delega (data di registrazione sul registro), il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente e il n° della carta d'identità.

FASE 3: tali soggetti, a questo punto, inviano all'Agenzia un file telematico contenente l'elenco dei contribuenti deleganti. Come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 23 febbraio 2015, tale file contiene, tra gli altri, alcuni dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, nonchè il riferimento al numero e alla data della singola delega. L'Agenzia metterà a disposizione prossimamente il software per la generazione di tale file telematico, così come renderà nota la data a partire dalla quale sarà possibile trasmetterlo.

In caso di richieste di assistenza fiscale non programmate, CAF e professionisti possono accedere via web (Entratel) anche alla singola dichiarazione, previo inserimento di codice di sicurezza e dati di cui sopra (serve quindi comunque la delega).

Attenzione che:

Il sostituto d'imposta può accedere alla dichiarazione precompilata del singolo contribuente solo se a tale contribuente ha inviato la CU 2015 e, contemporaneamente, da 770/2014 risulta avergli prestato la propria assistenza fiscale. 

Il sostituto conserva le deleghe (cartacee o elettroniche) fino al 31 dicembre del 2°anno successivo a quello di presentazione del 730; il CAF o professionista conserva le deleghe fino al 31 dicembre del 4°anno successivo.

Casi particolari

730 presentato in forma congiunta

L'Agenzia metterà a disposizione il 730 precompilato per ciascuno dei due coniugi che nel 2014 hanno presentato il 730 congiunto. Nel caso in cui anche nel 2015 intendano presentare il 730 in forma congiunta dovranno rivolgersi ad intermediario abilitato o CAF

Contribuenti con più dichiarazioni dei redditi nel periodo d'imposta precedente

Il 730 precompilato non viene messo a disposizione nel caso in cui la dichiarazione integrativa o correttiva nei termini non sia ancora stata sottoposta, alla data di elaborazione del 730 precompilato, alla liquidazione automatizzata alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi  dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti (art.36-bis del DPR 600/1973). Se, invece, la procedura automatizzata in oggetto non è stata ultimata in relazione alla singola dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (non siamo nel caso quindi di dichiarazioni integrative o correttive), il 730 precompilato viene comunque predisposto dall'Agenzia, sebbene non vi vengano riportati i dati desunti successivamente dai controlli e che verrano, in ogni caso, comunicati al contribuente.