INAIL: Obbligo assicurativo per amministratore unico
L’INAIL, con nota n. 1501 del 27 febbraio 2015 ha ricordato che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali estende la tutela assicurativa in favore dei soci che svolgono un’attività lavorativa, manuale o non manuale, in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistemicità. Tale rapporto viene qualificato dalla giurisprudenza come “dipendenza funzionale” che si identifica nel rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi senza che vi sia un rapporto di subordinazione vero e proprio ma lo svolgimento di un’attività diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita nell’interno dell’organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti.
In conclusione, l’INAIL puntualizza che l’amministratore unico che sia socio della società che gestisce e svolge un’attività manuale protetta, si trova in una posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società da esso amministrata quando svolge manualmente una delle attività protette ai sensi dell’art 1 del DPR n. 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società e all’interno dell’organizzazione sociale.